Testo della Proposta di legge d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
Art. 1 Elezione
diretta del sindaco metropolitano
Gli elettori dei comuni della città metropolitana
eleggono a suffragio universale e diretto il sindaco metropolitano con sistema
maggioritario, contestualmente all’elezione del consiglio metropolitano. Ogni
elettore riceve una scheda elettorale riportante esclusivamente i nominativi
dei candidati sindaci affiancati dal rispettivo contrassegno. È proclamato
eletto il candidato sindaco che riporta la maggioranza relativa dei voti. Si
procede ad un secondo turno elettorale tra i primi tre candidati più votati se
i votanti non raggiungono il 50% degli elettori
Art. 2 Elezione del
consiglio metropolitano
Il territorio della città metropolitana è
suddiviso in un numero di collegi corrispondente ai quattro quinti, con
arrotondamento per difetto, del totale dei consiglieri da eleggere. I collegi,
di equivalente dimensione demografica, comprendono preferibilmente comuni e
municipalità intere, sono deliberati dalla conferenza metropolitana a
maggioranza qualificata dei tre quinti. In caso di inadempienza provvede il
prefetto con proprio decreto. Ogni consigliere rappresenta l'intera città metropolitana.
Gli elettori di ogni collegio uninominale
ricevono una seconda scheda elettorale riportante esclusivamente i nominativi
dei candidati consigliere con relativo contrassegno.
È eletto consigliere al primo turno il candidato
che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti nel collegio. Si procede ad un
secondo turno tra i primi tre candidati più votati anche se ha votato meno del
50% degli elettori del collegio. L’ufficio elettorale determina i collegi
rinviati al secondo turno e i candidati ammessi.
Un quinto dei seggi sono assegnati ai candidati
non eletti, in base alla graduatoria decrescente delle percentuali di voti sui
votanti riportate nei rispettivi collegi al primo turno.
Art. 3 Indizione delle elezioni
Il sindaco metropolitano 90 giorni prima del voto
indice le elezioni, con decreto pubblicato all’albo pretorio della città
metropolitana e dei comuni interessati unitamente all’elenco dei collegi
uninominali, fissando la data dell’eventuale secondo turno.
Art. 4 Candidature
Sono candidabili a sindaco
e consigliere metropolitano tutti gli elettori italiani. La candidatura a
sindaco metropolitano è sottoscritta da mille a duemila elettori residenti in
tutti i collegi uninominali della città metropolitana.
La candidatura a
consigliere metropolitano è sottoscritta da duecento a duecentocinquanta
elettori del collegio. Le sottoscrizioni sono autenticate secondo le modalità
previste per le elezioni comunali, art. 3 legge n. 81 del 1993, anche dal
sindaco metropolitano o suo delegato e dai consiglieri metropolitani. Le
sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica tramite
posta certificata.
Tutte le candidature sono
pubblicate sia all’albo pretorio che nell’apposita sezione del sito internet
della città metropolitana, unitamente alla documentazione prodotta. Anche gli
atti dell’ufficio elettorale sono pubblicati nel medesimo sito internet.
Art. 5 Presentazione candidature
Le candidature sono
presentate al competente ufficio elettorale tra il 45° e il 44° giorno
antecedente il voto allegando:certificato
del casellario giudiziale, dichiarazione di non avere carichi giudiziari pendenti per
reati che possano comportare incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
con la carica elettiva e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o
sicurezza, dichiarazione di non essere candidato in altra città metropolitana o
provincia, il programma amministrativo che intende realizzare, curriculum
vitae, simbolo identificativo da riportare nella scheda elettorale e le
sottoscrizioni autenticate. Contro le ammissioni e le esclusioni si applica
l’art.129 del codice del processo amministrativo.
Art. 6 Verifica delle candidature. Parità di
genere
L’ufficio elettorale verifica
le candidature entro due giorni e compone la lista dei candidati sindaco e le
liste dei candidati per ogni collegio. Inoltre, verifica tra quanti utilizzano
il medesimo simbolo identificativo, che nessuno dei due sessi sia superiore al
60 per cento, pena l’esclusione. I
candidati sindaci non possono candidarsi per l’elezione del consiglio
metropolitano.
Art. 7
Rendicontazione e formazione degli
eletti
Il sindaco e i consiglieri metropolitani
rendicontano le spese sostenute per la campagna elettorale e l’attività
amministrativa in una apposita sezione del sito internet della città
metropolitana.
I consiglieri eletti per assumere incarichi
specifici e deleghe dal sindaco metropolitano devono dimostrare di avere
competenze adeguate oppure aver frequentato appositi corsi di formazione inerenti
il governo e la gestione degli enti, organizzati subito dopo il voto da enti certificati e convenzionati con la città
metropolitana.
Art. 8 Disposizioni
di coordinamento e attuazione
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla
presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n.
267 del 2000, la legge n.122 del 1951 e del testo unico per le elezioni
comunali D.p.r. n.570 del 1960.
Le modalità di attuazione
della presente legge saranno contenute in apposito regolamento da adottarsi
entro tre mesi. Con
l’entrata in vigore della presente legge tutte le città metropolitane sono
tenute ad adeguare i propri statuti alle nuove norme e indire l’elezione
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano entro e non oltre un anno
dall’approvazione della legge.
Sono abrogate le disposizioni del comma 22 e
quelle inerenti le modalità di elezione di secondo grado del sindaco e del
consiglio metropolitano della legge n. 56 del 2014.
Il sindaco e i consiglieri metropolitani sono
equiparati agli organi del comune capoluogo rispettivamente per l’indennità di
funzione e il gettone di presenza come previsto dall’art. 82, comma 8, del decreto
legislativo 267 del 2000.
Art. 9 Cittadini dell’Unione
europea
I cittadini dell’Unione
europea residenti in un comune della città metropolitana possono partecipare al
voto e candidarsi per il consiglio metropolitano con le modalità e le procedure
previste per le elezioni comunali.
Art. 10 Copertura delle spese
Gli oneri diretti e indiretti sostenuti dai
comuni e dalla città metropolitana per l’organizzazione e lo svolgimento delle
elezioni metropolitane sono interamente rimborsati dallo Stato.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.