Rosatellum 2.0


LEGGE 3 novembre 2017, n. 165  Modifiche al sistema di elezione della
Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione  dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali. (17G00175)
(GU n.264 del 11-11-2017)

Vigente al: 12-11-2017 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
 
                  Modifiche al sistema di elezione
                      della Camera dei deputati

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  di  seguito  denominato
«decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957»,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 1. -  1.  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a  suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in
un unico turno elettorale.
  2.  Il  territorio  nazionale  e'   diviso   nelle   circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del  territorio
nazionale  sono  costituiti  231  collegi  uninominali  ripartiti  in
ciascuna   circoscrizione   sulla   base   della   popolazione;    le
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono  ripartite,
rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati  nella
tabella A.1 allegata al presente testo unico.
  3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione  e'
ripartita   in   collegi   plurinominali   costituiti,   di    norma,
dall'aggregazione del territorio di collegi  uninominali  contigui  e
tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di  norma,  un  numero  di
seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
  4. Salvi i seggi  assegnati  alla  circoscrizione  Estero  e  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti  tra
le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai  candidati
che hanno ottenuto il  maggior  numero  di  voti  validi  in  ciascun
collegio  uninominale  e  sono  stati  proclamati  eletti  ai   sensi
dell'articolo  77.  Gli  altri  seggi  sono  assegnati  nei   collegi
plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale,  ai  sensi
degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di  cui
al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento  generale
della  popolazione,  riportati  dalla  piu'   recente   pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica,  e'  determinato  il
numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna  circoscrizione
nei collegi plurinominali, compresi  i  seggi  spettanti  ai  collegi
uninominali»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
  4. Il comma 2 dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di  un  voto  da  esprimere  su  un'unica
scheda recante il nome del candidato nel collegio  uninominale  e  il
contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati  nel
collegio plurinominale».
  5. Il quinto comma dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi  plurinominali»
sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da:
«il proprio statuto» fino a: «n.  13,    sono  soppresse;  dopo  le
parole:  «nei  singoli  collegi  plurinominali»  sono   aggiunte   le
seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
    b)  al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  «organizzato»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche', ove  iscritto  nel  registro  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  28  dicembre   2013,   n.   149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in  mancanza,  una
dichiarazione,  con  la  sottoscrizione  del  legale   rappresentante
autenticata dal notaio, che indichi i  seguenti  elementi  minimi  di
trasparenza: 1) il legale rappresentante del  partito  o  del  gruppo
politico  organizzato,  il  soggetto  che  ha  la   titolarita'   del
contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello  Stato;
2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la  loro
composizione nonche' le relative attribuzioni».
  7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. - 1.  I  partiti  o  i  gruppi  politici  organizzati
possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle  liste  da
essi rispettivamente presentate.  Le  dichiarazioni  di  collegamento
devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento e'  effettuata  contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le  liste  aventi  lo  stesso
contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in  una  coalizione,  i
partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di  minoranze
linguistiche riconosciute, presenti  in  circoscrizioni  comprese  in
regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, dichiarano  in  quali  dei  collegi  uninominali  della
rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con  altri
partiti o gruppi politici della coalizione.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma
elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della  persona  da
loro indicata come  capo  della  forza  politica.  Restano  ferme  le
prerogative  spettanti  al  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi
dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo
sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello  della  votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle  liste
ammesse, con un  esemplare  del  relativo  contrassegno,  all'Ufficio
centrale   nazionale,   che,   accertata   la    regolarita'    delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello
della  votazione,  alla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'elenco dei collegamenti ammessi».
  8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Qualora  la  dichiarazione  che  indica  gli  elementi   minimi   di
trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia  incompleta,  il
Ministero  dell'interno  invita  il  depositante  ad  integrarla  nel
termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;
    b) al terzo comma e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Sono  altresi'  sottoposte   all'Ufficio   centrale   nazionale   le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero
ad integrare la dichiarazione che individua gli  elementi  minimi  di
trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».
  9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole:  «collegi  plurinominali»
sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
  10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «La
dichiarazione  di  presentazione  delle  liste   di   candidati   per
l'attribuzione   dei   seggi   nel   collegio   plurinominale,    con
l'indicazione dei  candidati  della  lista  nei  collegi  uninominali
compresi nel collegio  plurinominale,  deve  essere  sottoscritta  da
almeno 1.500 e da non piu' di 2.000  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale  o,
in caso di  collegio  plurinominale  compreso  in  un  unico  comune,
iscritti nelle sezioni elettorali  di  tale  collegio  plurinominale.
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno  due  terzi  dei
collegi   plurinominali   della    circoscrizione,    a    pena    di
inammissibilita'»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Nel  caso  di  liste  collegate  tra   loro   ai   sensi
dell'articolo  14-bis,  queste  presentano,  salvo  quanto  stabilito
all'ultimo periodo del presente  comma,  il  medesimo  candidato  nei
collegi uninominali. A tale fine,  l'indicazione  dei  candidati  nei
collegi uninominali deve essere  sottoscritta  per  accettazione  dai
rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le  liste  tra  loro
collegate che presentano  il  candidato.  Nelle  liste  di  candidati
presentate in un collegio  plurinominale  in  cui  partiti  o  gruppi
politici  organizzati  rappresentativi  di   minoranze   linguistiche
riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi
uninominali ai sensi  dell'articolo  14-bis,  comma  2,  queste  sono
indicate  separatamente  e  sono  specificamente   sottoscritte   dai
rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le  liste  tra  loro
collegate»;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  I  candidati  nei  collegi  uninominali   accettano   la
candidatura con la sottoscrizione della  stessa.  Ciascuna  lista  e'
tenuta a presentare candidati in  tutti  i  collegi  uninominali  del
collegio  plurinominale,  a  pena  di  inammissibilita'.   Per   ogni
candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo  e  la
data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il  quale  viene
presentato»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della
presentazione, e' composta  da  un  elenco  di  candidati  presentati
secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non  puo'  essere
inferiore alla meta', con arrotondamento  all'unita'  superiore,  dei
seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al limite massimo di seggi assegnati al  collegio  plurinominale;  in
ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere  inferiore  a  due
ne'  superiore  a  quattro.  A  pena   di   inammissibilita',   nella
successione  interna  delle  liste  nei  collegi   plurinominali,   i
candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista  o
coalizione di liste nei  collegi  uninominali  a  livello  nazionale,
nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura  superiore
al 60 per cento, con arrotondamento  all'unita'  piu'  prossima.  Nel
complesso  delle  liste  nei  collegi  plurinominali  presentate   da
ciascuna lista a livello  nazionale,  nessuno  dei  due  generi  puo'
essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore
al  60  per  cento,  con  arrotondamento  all'unita'  piu'  prossima.
L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto  previsto
dal presente  comma,  in  sede  di  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)».
  11. L'articolo 19 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 19. -  1.  Nessun  candidato  puo'  presentarsi  con  diversi
contrassegni nei collegi  plurinominali  o  uninominali,  a  pena  di
nullita'.
  2. Nessun candidato puo' essere incluso  in  liste  con  lo  stesso
contrassegno in piu' di  cinque  collegi  plurinominali,  a  pena  di
nullita'.
  3.  Nessuno  puo'  essere  candidato  in  piu'   di   un   collegio
uninominale, a pena di nullita'.
  4. Il candidato in un collegio uninominale puo'  essere  candidato,
con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali,  fino  ad  un
massimo di cinque.
  5.  Il  candidato  nella  circoscrizione  Estero  non  puo'  essere
candidato  in  alcun  collegio  plurinominale   o   uninominale   del
territorio nazionale.
  6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale  alla
Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica,  a  pena  di
nullita'».
  12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, dopo le parole: «collegi  plurinominali»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  i  nomi  dei   candidati   nei   collegi
uninominali» e la parola: «presentate» e' sostituita dalla  seguente:
«presentati»;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo  giorno
antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel  proprio
sito internet  il  fac-simile  dei  moduli  con  cui  possono  essere
depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai
commi precedenti».
  13. All'articolo 21, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  361  del  1957,  dopo  le   parole:   «collegi
plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi  dei
candidati nei collegi uninominali».
  14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
    «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o  gruppi  politici
organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la  dichiarazione
di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma;
    1-ter) ricusa le liste presentate da partiti  o  gruppi  politici
organizzati  che  non  abbiano  depositato   il   proprio   programma
elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis»;
    b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;
    c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole:  «dichiara  non
valide le candidature nei collegi uninominali e»;
    d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole:  «dichiara  non
valide le candidature nei collegi uninominali e»;
    e) al numero 6-bis), alinea:
      1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati  di  ciascuna
lista» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  candidati  in  ciascun
collegio uninominale»;
      2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».
  15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura  in  un
collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli
altri collegi uninominali della circoscrizione».
  16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
  «2) stabilisce, mediante un unico  sorteggio  da  effettuarsi  alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da  assegnare,  in
tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e
alle liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di  lista,
nonche', per ciascuna coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle
liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita'
di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis,  ultimo  periodo,  che  sono
inserite, ai fini di cui al periodo  successivo,  in  un  piu'  ampio
riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni
di  ciascuna  lista,  unitamente   ai   nominativi   dei   candidati,
nell'ordine numerico di  cui  all'articolo  18-bis,  comma  3,  e  ai
nominativi dei candidati  nei  collegi  uninominali,  sono  riportati
sulle  schede  di  votazione  e  sui   manifesti   secondo   l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
  17. All'articolo 30, numero 4), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio  plurinominale»
sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei  collegi
uninominali».
  18. L'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite  a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter  allegate  al  presente
testo unico e riproducono in fac-simile i  contrassegni  delle  liste
regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
24. I contrassegni devono  essere  riprodotti  sulle  schede  con  il
diametro di centimetri tre.
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi  dei  candidati  nel  collegio
uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale  e'
riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui
il candidato e' collegato. A fianco del  contrassegno,  nello  stesso
rettangolo, sono elencati i  nomi  e  i  cognomi  dei  candidati  nel
collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli  di
ciascuna lista e quello del candidato nel collegio  uninominale  sono
posti all'interno di un rettangolo piu' ampio.  All'interno  di  tale
rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i  contrassegni  delle
liste  nonche'  i  nomi  e  i  cognomi  dei  candidati  nel  collegio
plurinominale sono posti sotto  quello  del  candidato  nel  collegio
uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome  del
candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla  larghezza
dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i  cognomi
dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e
delle liste  e'  stabilito  con  sorteggio  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 24.
  5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito  rettangolo,
e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si
esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed
e' espresso per tale lista e per il  candidato  uninominale  ad  essa
collegato.  Se  e'  tracciato  un  segno  sul  nome   del   candidato
uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso  collegata
e, nel caso di piu' liste collegate, il  voto  e'  ripartito  tra  le
liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
  6. Ogni scheda e'  dotata  di  un  apposito  tagliando  rimovibile,
dotato  di  codice  progressivo  alfanumerico  generato   in   serie,
denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e  conservato  dagli
uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».
  19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  annotato  il  codice  progressivo   alfanumerico   del
tagliando antifrode,»;
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
      «L'elettore, senza che sia avvicinato  da  alcuno,  esprime  il
voto tracciando  con  la  matita  sulla  scheda  un  segno,  comunque
apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della  lista  e  i
nominativi dei candidati  nel  collegio  plurinominale.  Il  voto  e'
valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel
collegio uninominale»;
    c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
      «Nei casi in cui il segno  sia  tracciato  solo  sul  nome  del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in  proporzione  ai  voti  ottenuti  da
ciascuna nel collegio uninominale»;
    d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna»
sono sostituite dalle seguenti:  «,  stacca  il  tagliando  antifrode
dalla scheda, controlla che  il  numero  progressivo  sia  lo  stesso
annotato prima della consegna  e,  successivamente,  pone  la  scheda
senza tagliando nell'urna».
  20. L'articolo 59 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 59. - 1. Ai  fini  del  computo  dei  voti  validi  non  sono
considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo  contenente  il
nome e il cognome  del  candidato  nel  collegio  uninominale  e  sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi  dei
candidati nel collegio plurinominale, il voto e'  comunque  valido  a
favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale.
    2. Se l'elettore traccia un segno sul  contrassegno  e  un  altro
segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista
medesima, il voto e' considerato valido a favore  della  lista  e  ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    3.  Se  l'elettore  traccia  un  segno,  comunque  apposto,   sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) al terzo  periodo,  le  parole:  «o  dei  candidati  cui  e'
attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti:  «al  quale
e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
      2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «di   preferenza»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  ciascun  candidato  nel   collegio
uninominale»;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende  altresi'
nota dei voti espressi in favore  del  solo  candidato  nel  collegio
uninominale collegato a piu' liste»;
    b) al comma 3-bis, le parole:  «di  preferenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «8-bis.  Il  presidente,   preposto   alla   supervisione   delle
operazioni della sezione,  nel  corso  delle  operazioni  di  cui  al
presente articolo, verifica il corretto trattamento delle  schede  da
parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio  di
penne, matite o altri strumenti di  scrittura.  I  rappresentanti  di
lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui  al
precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate  nel
verbale».
  23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni»  sono
inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole:  «far
riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  24. All'articolo 71,  primo  comma,  numero  2),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:   «di
preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel
collegio uninominale».
  25. L'articolo 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 77. - 1. L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,  compiute  le
operazioni di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove  lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
    a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale; tale cifra e' data  dalla  somma  dei  voti
validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali  del
collegio uninominale;
    b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale  il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
    c) determina la  cifra  elettorale  di  collegio  uninominale  di
ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole  sezioni  elettorali  del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli  candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione  di  cui
all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a
seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio  divide  il  totale  dei
voti validi  conseguiti  da  tutte  le  liste  della  coalizione  nel
collegio uninominale per il numero dei voti  espressi  a  favore  dei
soli candidati nei collegi uninominali,  ottenendo  il  quoziente  di
ripartizione. Divide poi il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da
ciascuna lista per tale quoziente.  La  parte  intera  del  quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali  queste  ultime  divisioni  abbiano
dato  i  maggiori  resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli
candidati  nei  collegi  uninominali  collegati  a  piu'   liste   in
coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi  in  favore
della lista rappresentativa di  minoranze  linguistiche  riconosciute
nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature
ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
    d) determina la cifra elettorale  di  collegio  plurinominale  di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio uninominale di ciascuna lista;
    e)  determina  la  cifra  elettorale  percentuale   di   collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dal  quoziente
risultante  dalla  divisione  della  cifra  elettorale  di   collegio
plurinominale di ciascuna lista per il totale  dei  voti  validi  del
rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
    f) determina la cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
lista. Tale cifra e' data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali  di
collegio plurinominale della lista stessa;
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla  divisione  della  cifra  elettorale  individuale  di   ciascun
candidato per il totale  dei  voti  validi  del  rispettivo  collegio
uninominale, moltiplicato per cento;
    h) determina, per ciascuna lista, la  graduatoria  dei  candidati
nei collegi uninominali della circoscrizione non  proclamati  eletti,
disponendoli   nell'ordine   delle   rispettive   cifre    elettorali
individuali percentuali. A parita' di cifre individuali  percentuali,
prevale il  piu'  giovane  di  eta'.  In  caso  di  collegamento  dei
candidati con piu' liste, i  candidati  entrano  a  far  parte  della
graduatoria  relativa  a  ciascuna  delle  liste  con  cui  e'  stato
dichiarato il collegamento;
    i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste;
    l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo  di  estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna  lista
nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione».
  26. L'articolo 83 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli  estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,  facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
    a) determina la cifra elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista.
Tale   cifra   e'   data   dalla   somma   delle   cifre   elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle  liste
aventi il medesimo contrassegno;
    b) determina il totale nazionale dei voti validi.  Esso  e'  dato
dalla somma delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  di  tutte  le
liste;
    c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e'  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
nazionali delle liste collegate in coalizione.  Non  concorrono  alla
determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i  voti
espressi a favore delle liste collegate che  abbiano  conseguito  sul
piano nazionale un numero di voti validi inferiore  all'1  per  cento
del totale, fatto salvo, per le liste  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
    d) determina la cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
coalizione di liste. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  delle  cifre
elettorali  circoscrizionali  delle  liste  collegate  tra  loro   in
coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo  periodo  della  lettera
c);
    e) individua quindi:
      1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una
lista   collegata   rappresentativa   di    minoranze    linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di  tali  minoranze  linguistiche,  che  abbia
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 77;
      2) le singole liste non collegate, o  collegate  in  coalizioni
che non abbiano raggiunto la percentuale di cui  al  numero  1),  che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, nonche' le singole liste non collegate  e  le  liste
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la  percentuale  di
cui  al  numero  1),  rappresentative   di   minoranze   linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di tali minoranze  linguistiche,  che  abbiano
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 77;
    f) procede al riparto di 617 seggi; a tale  fine,  detrae  i  231
seggi gia' attribuiti ai  candidati  proclamati  eletti  nei  collegi
uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede
al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma in  base  alla  cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 92, primo comma. A tale  fine  divide  il  totale  delle
cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle  singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma  per  il  numero  dei
seggi  da  attribuire,  ottenendo  cosi'  il   quoziente   elettorale
nazionale.   Nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi  la  cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola  lista
per tale quoziente. La parte  intera  del  quoziente  cosi'  ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni  di  liste  o  singole
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di
parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede   a
sorteggio;
    g) procede, per ciascuna coalizione  di  liste,  al  riparto  dei
seggi fra  le  liste  collegate  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche'  fra
le  liste  collegate  rappresentative   di   minoranze   linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di tali minoranze  linguistiche,  che  abbiano
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali
delle  liste  ammesse  al  riparto  per  il  numero  di  seggi   gia'
individuato  ai  sensi  della  lettera   f)   del   presente   comma.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria  del  quoziente  cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al  riparto  per  tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta
il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti e, in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste  che  abbiano
conseguito la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a  parita'  di
quest'ultima si procede a sorteggio;
    h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste  di  cui
alla lettera e).  A  tale  fine  determina  il  numero  di  seggi  da
attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi
spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3,  comma
1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali  delle
coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto  per  il
numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,  ottenendo  cosi'
il  quoziente  elettorale  circoscrizionale.   Nell'effettuare   tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente  cosi'   ottenuto.   Divide   poi   la   cifra   elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista  per
il  quoziente  elettorale  circoscrizionale,   ottenendo   cosi'   il
quoziente  di  attribuzione.  La  parte  intera  del   quoziente   di
attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a  ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste  o
singole liste per le quali queste  ultime  divisioni  hanno  dato  le
maggiori parti decimali e, in caso di  parita',  alle  coalizioni  di
liste  o  singole  liste  che  hanno  conseguito  la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede   a
sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente  le
coalizioni di  liste  o  singole  liste  alle  quali  e'  stato  gia'
attribuito il numero di seggi  ad  esse  assegnato  a  seguito  delle
operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio  accerta
se il numero  dei  seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a
ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di
seggi determinato ai  sensi  della  lettera  f).  In  caso  negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste
o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e,  in
caso di parita' di seggi eccedenti da parte  di  piu'  coalizioni  di
liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi  con  le  altre  coalizioni  di
liste o singole liste  in  ordine  decrescente  di  seggi  eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste  o  singola  lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha  ottenuti  con  le  parti
decimali dei  quozienti  di  attribuzione,  secondo  il  loro  ordine
crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni  di  liste  o  singole
liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano
parti  decimali  dei  quozienti  non  utilizzate.   Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole  liste.  Qualora
nella medesima circoscrizione  due  o  piu'  coalizioni  di  liste  o
singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio e' attribuito alla coalizione di liste o  alla  singola  lista
con la piu' alta parte decimale del quoziente non  utilizzata  o,  in
caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile attribuire il  seggio  eccedentario
nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano  coalizioni  di
liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di  liste  o
singola lista eccedentaria, nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile
sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una  coalizione  di
liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione.  Nel
caso  in  cui  non  sia  possibile  fare  riferimento  alla  medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da  cedere,  alla  coalizione  di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti  i  seggi  nelle
circoscrizioni nelle  quali  li  ha  ottenuti  con  le  minori  parti
decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di  liste  o
singola lista  deficitaria  sono  conseguentemente  attribuiti  seggi
nelle altre  circoscrizioni  nelle  quali  abbia  le  maggiori  parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
    i) procede quindi all'attribuzione nelle  singole  circoscrizioni
dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A  tale  fine,
determina il quoziente circoscrizionale  di  ciascuna  coalizione  di
liste dividendo il totale  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali
delle liste ammesse alla ripartizione  ai  sensi  della  lettera  g),
primo periodo, per il numero  dei  seggi  assegnati  alla  coalizione
nella circoscrizione ai sensi della lettera  h).  Nell'effettuare  la
divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide quindi  la  cifra  elettorale
circoscrizionale  di  ciascuna  lista  della  coalizione   per   tale
quoziente circoscrizionale.  La  parte  intera  del  quoziente  cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle  parti  decimali  dei
quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita',  sono  attribuiti  alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di
quest'ultima, si procede a sorteggio.  Esclude  dall'attribuzione  di
cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito  il
numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni  di  cui
alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei
seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a   ciascuna   lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa  attribuito  ai  sensi  della
lettera g). In  caso  negativo,  procede  alle  seguenti  operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi  eccedenti
e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu'  liste,  da
quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine  decrescente  di  seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle  circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei  quozienti,
secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto il numero  di  seggi  spettante,  abbiano  parti
decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i
seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o  piu'
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il  seggio
e' attribuito  alla  lista  con  la  piu'  alta  parte  decimale  del
quoziente non utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano liste  deficitarie  con  parti
decimali di quozienti non  utilizzate,  l'Ufficio  prosegue,  per  la
stessa lista eccedentaria,  nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile
sottrarre  il  seggio  eccedentario  e  attribuirlo  ad   una   lista
deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in  cui  non  sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del
completamento delle operazioni precedenti,  fino  a  concorrenza  dei
seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono  sottratti  i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con  le  minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente attribuiti  seggi  nelle  altre  circoscrizioni
nelle quali abbiano le  maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di
attribuzione non utilizzate.
  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a  comunicare  ai  singoli
Uffici centrali circoscrizionali il  numero  dei  seggi  assegnati  a
ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale  viene
redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un  esemplare  e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la  quale
ne rilascia ricevuta; un altro  esemplare  e'  depositato  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione».
  27. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,   ricevute   da   parte
dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  83,  comma  2,  procede  all'attribuzione  nei  singoli
collegi plurinominali dei seggi spettanti alle  liste.  A  tale  fine
l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo  la
somma delle cifre elettorali di collegio di tutte  le  liste  per  il
numero dei seggi da attribuire nel collegio  stesso.  Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte  frazionaria  del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di  ciascuna
lista per tale quoziente di collegio. La parte intera  del  quoziente
cosi' ottenuto  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a
ciascuna lista. I seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle  parti
decimali dei quozienti cosi'  ottenuti;  in  caso  di  parita',  sono
attribuiti   alle   liste   con   la   maggiore   cifra    elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a  sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo  precedente  le
liste alle quali e' stato attribuito  il  numero  di  seggi  ad  esse
assegnato  nella  circoscrizione  secondo  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 83, comma 2. Successivamente  l'ufficio  accerta  se  il
numero dei seggi assegnati  in  tutti  i  collegi  a  ciascuna  lista
corrisponda  al  numero   di   seggi   ad   essa   attribuito   nella
circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale  nazionale.  In  caso
negativo, determina la lista  che  ha  il  maggior  numero  di  seggi
eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto
il seggio eccedentario con la minore parte  decimale  del  quoziente;
sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in  cui  e'  stato
ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e
lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero  di  seggi
deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra  queste  ha  la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  che  non  ha  dato   luogo
all'assegnazione  di  seggio;  il  seggio  e'  assegnato  alla  lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete
quindi, in successione,  tali  operazioni  sino  all'assegnazione  di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
  28. L'articolo 84 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni  di  cui  agli  articoli
precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale  proclama  eletti  in
ciascun  collegio  plurinominale,  nei  limiti  dei  seggi  ai  quali
ciascuna lista ha diritto,  i  candidati  compresi  nella  lista  del
collegio, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati in un collegio plurinominale e non  sia  quindi  possibile
attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio
centrale circoscrizionale assegna i  seggi  alla  lista  negli  altri
collegi plurinominali della stessa circoscrizione  in  cui  la  lista
medesima  abbia  la  maggiore  parte  decimale  del   quoziente   non
utilizzata,  procedendo  secondo  l'ordine  decrescente.  Qualora  al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare  alla
lista, questi le sono attribuiti negli  altri  collegi  plurinominali
della stessa  circoscrizione  in  cui  la  lista  medesima  abbia  la
maggiore parte decimale del  quoziente  gia'  utilizzata,  procedendo
secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2  residuino
ancora seggi da assegnare  ad  una  lista,  questi  sono  attribuiti,
nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della
lista nei  collegi  uninominali  non  proclamati  eletti  secondo  la
graduatoria di cui all'articolo 77,  comma  1,  lettera  h).  Qualora
residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla  lista,   questi   sono
attribuiti ai candidati  della  lista  nei  collegi  uninominali  non
proclamati  eletti  nell'ambito  della  circoscrizione,  secondo   la
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3  residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio  centrale  nazionale,
previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
individua la circoscrizione in cui la lista abbia la  maggiore  parte
decimale del quoziente non  utilizzata  e  procede  a  sua  volta  ad
apposita   comunicazione   all'Ufficio   centrale    circoscrizionale
competente.    L'Ufficio    centrale    circoscrizionale     provvede
all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora  al  termine
delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora  seggi
da assegnare alla  lista,  questi  le  sono  attribuiti  nelle  altre
circoscrizioni in  cui  la  stessa  lista  abbia  la  maggiore  parte
decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo  secondo  l'ordine
decrescente.
  5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4  residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio  plurinominale,
questi  sono  attribuiti,  nell'ambito  del  collegio   plurinominale
originario, alla lista facente parte della medesima coalizione  della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del  quoziente
non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite  le
liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si  procede
con le liste facenti parte  della  medesima  coalizione,  sulla  base
delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo  l'ordine
decrescente. Qualora al termine delle  operazioni  di  cui  al  primo
periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista,  questi  sono
attribuiti alle liste facenti parte della medesima  coalizione  negli
altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da  quello
in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale  del  quoziente
non  utilizzata  e  procedendo  secondo  quanto  previsto  dal  primo
periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in  cui
la coalizione abbia la maggiore parte  decimale  del  quoziente  gia'
utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
  6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5  residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista,  questi  sono  attribuiti  ai
candidati della lista nei collegi uninominali non  proclamati  eletti
nelle  altre  circoscrizioni,   secondo   la   graduatoria   di   cui
all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede  con  le
modalita' previste dal comma 4.
  7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6  residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono  attribuiti  alle
liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria
nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con  le  modalita'
previste dai commi 4 e 5.
  8. Nell'effettuare le operazioni di cui  ai  precedenti  commi,  in
caso di parita'  della  parte  decimale  del  quoziente,  si  procede
mediante sorteggio.
  9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata  ai  sensi  del  presente
articolo il presidente dell'Ufficio centrale  circoscrizionale  invia
attestato ai deputati proclamati e  ne  da'  immediata  notizia  alla
segreteria generale della Camera dei deputati  nonche'  alle  singole
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,  che  la   portano   a
conoscenza del pubblico».
  29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e'  proclamato
nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la  minore
cifra elettorale percentuale di collegio  plurinominale,  determinata
ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e  in  uno  o
piu'  collegi  plurinominali   si   intende   eletto   nel   collegio
uninominale».
  30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  «anche  sopravvenuta,»  sono
inserite le seguenti: «in un collegio  plurinominale»  e  le  parole:
«non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di
presentazione»;
    b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, 4 e 5»;
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «dei  collegi  uninominali  delle
circoscrizioni   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste   e   Trentino-Alto
Adige/Südtirol» sono sostituite dalle  seguenti:  «attribuito  in  un
collegio uninominale»;
    d) il comma 3-bis e' abrogato.
  31. La rubrica del titolo  VI  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  361  del   1957   e'   sostituita   dalla   seguente:
«Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste».
  32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;
    b) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
  «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del  Ministero
dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;
    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «L'elettore, per votare, traccia un segno con la  matita  copiativa
sul contrassegno del  candidato  da  lui  prescelto  o  comunque  nel
rettangolo che lo contiene. Una scheda  valida  rappresenta  un  voto
individuale».
  33. L'articolo 93 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  93.  -  1.  Il  Tribunale  di  Aosta,  costituito  ai  sensi
dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le  funzioni
di Ufficio centrale elettorale.
  2. E' proclamato eletto il candidato che  ha  ottenuto  il  maggior
numero di voti validi.
  3. In caso di  parita'  e'  proclamato  eletto  il  candidato  piu'
giovane di eta'».
  34. Gli  articoli  93-bis,  93-ter  e  93-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
  35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono  sostituite  dalle  tabelle  A,
A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
                               Art. 2


             Modifiche al sistema di elezione del Senato
                          della Repubblica

  1. All'articolo 1 del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto  legislativo
20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2.  Il   territorio   nazionale,   con   eccezione   della   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  del  Trentino-Alto   Adige/Südtirol,   e'
suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni
regionali.  Nella  regione   Molise   e'   costituito   un   collegio
uninominale. I restanti  collegi  uninominali  sono  ripartiti  nelle
altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In  tali
collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha  riportato  il
maggior numero di voti validi.
  2-bis.   Per   la   assegnazione   degli   altri   seggi   ciascuna
circoscrizione  regionale  e'  ripartita  in  collegi   plurinominali
costituiti, di norma, dall'aggregazione  del  territorio  di  collegi
uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,  di
norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni  di  liste  nei
collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai  sensi
dell'articolo 17.
  2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 1,  sulla  base  dei  risultati  dell'ultimo  censimento
generale   della   popolazione,   riportati   dalla   piu'    recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  e'
determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in  ciascuna
circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i  seggi
spettanti ai collegi uninominali».
  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. La presentazione delle liste di  candidati  per  l'attribuzione
dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei  candidati
della  lista  nei   collegi   uninominali   compresi   nel   collegio
plurinominale,   e'   disciplinata   dalle   disposizioni   contenute
nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;
    b) il comma 3 e' abrogato;
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
  «4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,  all'atto  della
presentazione, e' composta  da  un  elenco  di  candidati  presentati
secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non  puo'  essere
inferiore alla meta', con arrotondamento  all'unita'  superiore,  dei
seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso
il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore
a quattro; nei collegi plurinominali in  cui  e'  assegnato  un  solo
seggio, la lista  e'  composta  da  un  solo  candidato.  A  pena  di
inammissibilita', nella successione interna delle liste  nei  collegi
plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato
di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni  lista  o
coalizione di liste nei collegi uninominali  della  regione,  nessuno
dei due generi puo' essere rappresentato in misura  superiore  al  60
per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso
delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista  a
livello regionale, nessuno dei due generi puo'  essere  rappresentato
nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento  all'unita'  piu'   prossima.   L'Ufficio   elettorale
regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
in sede di verifica dei  requisiti  di  cui  all'articolo  22,  primo
comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo  20  dicembre  1993,  n.
533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «a) stabilisce, mediante un unico  sorteggio  da  effettuarsi  alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da  assegnare,  in
tutti i collegi plurinominali della  circoscrizione  regionale,  alle
coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi  contrassegni  di
lista, nonche', per ciascuna coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni
delle liste della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista,
unitamente ai  nominativi  dei  candidati,  nell'ordine  numerico  di
presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,
sono riportati sulle schede di  votazione  e  sui  manifesti  secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a  cura  del
Ministero  dell'interno,  con  l'osservanza  delle   norme   di   cui
all'articolo 31 del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361.  Le  schede  hanno   le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e  B
allegate al presente testo unico».
  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14. - 1. L'elettore, senza  che  sia  avvicinato  da  alcuno,
esprime il voto tracciando con  la  matita  sulla  scheda  un  segno,
comunque apposto, sul rettangolo  contenente  il  contrassegno  della
lista e i nominativi dei candidati  nel  collegio  plurinominale.  Il
voto e' valido a favore della  lista  e  ai  fini  dell'elezione  del
candidato nel collegio uninominale.
  2. Nei casi in cui  il  segno  sia  tracciato  solo  sul  nome  del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in  proporzione  ai  voti  ottenuti  da
ciascuna nel collegio uninominale.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361».
  6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,
e' sostituito dai seguenti:
  «Art.  16.  -  1.  L'Ufficio  elettorale  regionale,  compiute   le
operazioni previste dall'articolo 76  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu'  esperti
scelti dal presidente:
    a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nei collegi uninominali; tale cifra e'  data  dalla  somma  dei  voti
validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali  del
collegio uninominale in conformita' ai risultati accertati;
    b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale  il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
    c) determina la  cifra  elettorale  di  collegio  uninominale  di
ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole  sezioni  elettorali  del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli  candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione  di  cui
all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti  alla  lista  a
seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio  divide  il  totale  dei
voti validi  conseguiti  da  tutte  le  liste  della  coalizione  nel
collegio uninominale per il numero dei voti  espressi  a  favore  dei
soli candidati nei collegi uninominali,  ottenendo  il  quoziente  di
ripartizione. Divide poi il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da
ciascuna lista per tale quoziente.  La  parte  intera  del  quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali  queste  ultime  divisioni  abbiano
dato  i  maggiori  resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli
candidati  nei  collegi  uninominali  collegati  a  piu'   liste   in
coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi  in  favore
della lista rappresentativa di  minoranze  linguistiche  riconosciute
nei  collegi  uninominali  dove  questa  abbia   presentato   proprie
candidature ai sensi dell'articolo 18-bis,  comma  1-bis,  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361;
    d) determina la cifra elettorale  di  collegio  plurinominale  di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio uninominale di ciascuna lista;
    e)  determina  la  cifra  elettorale  percentuale   di   collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dal  quoziente
risultante  dalla  divisione  della  cifra  elettorale  di   collegio
plurinominale di ciascuna lista per il totale  dei  voti  validi  del
rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
    f) determina la cifra elettorale  regionale  di  ciascuna  lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle  cifre  elettorali  di  collegio
plurinominale della lista stessa;
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla  divisione  della  cifra  elettorale  individuale  di   ciascun
candidato per il totale  dei  voti  validi  del  rispettivo  collegio
uninominale, moltiplicato per cento;
    h) determina, per ciascuna lista, la  graduatoria  dei  candidati
nei  collegi  uninominali  della  regione  non   proclamati   eletti,
disponendoli   nell'ordine   delle   rispettive   cifre    elettorali
individuali percentuali. A parita' di cifre individuali  percentuali,
prevale il  piu'  giovane  di  eta'.  In  caso  di  collegamento  dei
candidati con piu' liste, i  candidati  entrano  a  far  parte  della
graduatoria  relativa  a  ciascuna  delle  liste  con  cui  e'  stato
dichiarato il collegamento;
    i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale
e' dato dalla somma delle cifre  elettorali  regionali  di  tutte  le
liste;
    l) comunica all'Ufficio  elettorale  centrale  nazionale  di  cui
all'articolo 12 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  a  mezzo  di  estratto  del
verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista  nonche'  il
totale dei voti validi della regione.
  «Art.  16-bis.  -  1.  L'Ufficio  elettorale  centrale   nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali  da  tutti  gli  Uffici  elettorali
regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,  da  uno  o
piu' esperti scelti dal presidente:
    a) determina la cifra elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista.
Tale cifra e' data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali  regionali
conseguite nelle singole  regioni  dalle  liste  aventi  il  medesimo
contrassegno;
    b) determina il totale nazionale dei voti validi.  Esso  e'  dato
dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
    c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e'  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
nazionali  delle  liste  collegate  tra  loro  in   coalizione.   Non
concorrono alla determinazione della cifra  elettorale  nazionale  di
coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale un numero  di  voti  validi  inferiore
all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste  abbiano
conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno
al 20 per cento dei  voti  validi  espressi  nella  regione  medesima
ovvero,  per  le  liste  collegate   rappresentative   di   minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi  uninominali  della  circoscrizione  regionale  ai  sensi
dell'articolo 16;
    d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e'  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
regionali delle liste collegate tra loro in  coalizione,  individuate
ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
    e) individua quindi:
      1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una
lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei  voti
validi espressi almeno in una  regione  ovvero  una  lista  collegata
rappresentativa di minoranze  linguistiche  riconosciute,  presentata
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o
le relative norme di attuazione prevedano una particolare  tutela  di
tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano  stati  proclamati
eletti  in  almeno  due  collegi  uninominali  della   circoscrizione
regionale ai sensi dell'articolo 16;
      2) le singole liste non collegate, o  collegate  in  coalizioni
che non abbiano raggiunto la percentuale di cui  al  numero  1),  che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, e le singole liste non  collegate,  o  collegate  in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero
1), che abbiano conseguito almeno il 20 per  cento  dei  voti  validi
espressi almeno in una regione, nonche' le  liste  non  collegate,  o
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la  percentuale  di
cui  al  numero  1),  rappresentative   di   minoranze   linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una  particolare  tutela  di  tali  minoranze  linguistiche,  i   cui
candidati  siano  stati  proclamati  eletti  in  almeno  due  collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;
    f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto
del verbale,  l'elenco  delle  liste  e  delle  coalizioni  di  liste
individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)».
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.   17.   -   1.   L'Ufficio   elettorale   regionale   procede
all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali  della
regione alle liste singole e alle  coalizioni  di  liste  individuate
dall'Ufficio elettorale centrale  nazionale  ai  sensi  dell'articolo
16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale  fine  l'Ufficio
procede alle seguenti operazioni:
    a) divide  il  totale  delle  cifre  elettorali  regionali  delle
coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera  e),
numero 1), e delle singole liste che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 3 per  cento  dei  voti  validi  espressi  o  che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti  validi  espressi
nella regione e delle  singole  liste  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16,  per
il numero di seggi da  attribuire  nei  collegi  plurinominali  della
regione,  ottenendo  cosi'   il   quoziente   elettorale   regionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra  elettorale  regionale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per  tale  quoziente.
La parte intera del quoziente cosi' ottenuto  rappresenta  il  numero
dei seggi da assegnare a  ciascuna  coalizione  di  liste  o  singola
lista.  I   seggi   che   rimangono   ancora   da   attribuire   sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste  o  singole  liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori  resti  e,
in caso di parita'  di  resti,  a  quelle  che  hanno  conseguito  la
maggiore cifra elettorale regionale; a  parita'  di  quest'ultima  si
procede a sorteggio;
    b) procede, per ciascuna coalizione  di  liste,  al  riparto  dei
seggi  fra  le  liste  collegate  ammesse  al  riparto  che   abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti  validi
espressi, nonche' fra  le  liste  collegate  che  abbiano  conseguito
almeno il 20 per  cento  dei  voti  validi  espressi  nella  regione,
nonche'  fra  le  liste  collegate   rappresentative   di   minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi uninominali della regione ai sensi  dell'articolo  16.  A
tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse
al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della  lettera
a). Nell'effettuare tale divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi  la  cifra
elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al  riparto  per  tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta
il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti e, in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste  che  abbiano
conseguito la maggiore  cifra  elettorale  regionale;  a  parita'  di
quest'ultima si procede a sorteggio;
    c) nelle regioni ripartite in piu' collegi plurinominali, procede
quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi
assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale
divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle  liste  alle
quali devono essere assegnati  seggi  per  il  numero  dei  seggi  da
attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo cosi'  il  quoziente
elettorale di collegio.  Nell'effettuare  tale  divisione  non  tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'  ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista  per  il
quoziente elettorale di collegio, ottenendo  cosi'  il  quoziente  di
attribuzione.  La  parte  intera  del   quoziente   di   attribuzione
rappresenta il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I
seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono   rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno  dato
le maggiori parti decimali e, in caso  di  parita',  alle  liste  che
hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a  parita'
di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione  di
cui  al  periodo  precedente  le  liste  alle  quali  e'  stato  gia'
attribuito il numero di seggi  ad  esse  assegnato  a  seguito  delle
operazioni di cui alle lettere a)  e  b).  Successivamente  l'ufficio
accerta  se  il  numero  dei  seggi  assegnati  in  tutti  i  collegi
plurinominali  a  ciascuna  lista  corrisponda  al  numero  di  seggi
determinato ai sensi  delle  lettere  a)  e  b).  In  caso  negativo,
determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a
parita' di essi, la lista  che  tra  queste  ha  ottenuto  il  seggio
eccedentario con la minore  parte  decimale  del  quoziente;  sottrae
quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e'  stato  ottenuto
con la minore parte decimale  dei  quozienti  di  attribuzione  e  lo
assegna alla lista deficitaria che ha  il  maggior  numero  di  seggi
deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra  queste  ha  la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  che  non  ha  dato   luogo
all'assegnazione  di  seggio;  il  seggio  e'  assegnato  alla  lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete
quindi, in successione, tali operazioni  sino  alla  assegnazione  di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
  9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.
533, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli
precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun
collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna  lista
ha diritto, i candidati compresi nella lista  del  collegio,  secondo
l'ordine di presentazione.
  2. Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati in un collegio plurinominale e non  sia  quindi  possibile
attribuire tutti i seggi  a  essa  spettanti  in  quel  collegio,  si
applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti  norme  per
la elezione  della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  ad  eccezione  di
quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.
  3. Nel caso di elezione in piu' collegi si applica quanto  previsto
dall'articolo 85 del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 19. - 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale  si  procede
ad elezioni suppletive per cui si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 21-ter.
  2. Nel caso in cui  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche
sopravvenuta, un seggio  in  un  collegio  plurinominale  si  applica
l'articolo 86 del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, e' sostituita dalla  seguente:  «Disposizioni  speciali
per  le  regioni  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste   e   Trentino-Alto
Adige/Südtirol».
  12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, la lettera b) e' abrogata.
  13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533, e' abrogato.
  14. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20  dicembre  1993,
n. 533, il comma 7 e' abrogato.
  15. Le tabelle A e B allegate al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato
4 alla presente legge.
                               Art. 3


Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei
                        collegi plurinominali

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo e' delegato
ad adottare, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400,  un  decreto  legislativo  per  la  determinazione  dei
collegi  uninominali  e  dei  collegi  plurinominali  nell'ambito  di
ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  come  sostituita  dalla
presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) fatto salvo  quanto  stabilito  per  la  circoscrizione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del  territorio
nazionale per l'elezione della Camera dei  deputati  sono  costituiti
231   collegi   uninominali.   Nelle   circoscrizioni   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei  e  due
collegi  uninominali  come  territorialmente  definiti  dal   decreto
legislativo 20 dicembre 1993,  n.  535,  recante  determinazione  dei
collegi  uninominali  del  Senato  della  Repubblica;  tra  le  altre
circoscrizioni del  territorio  nazionale,  di  cui  alla  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957,
come sostituita dalla presente  legge,  i  collegi  uninominali  sono
ripartiti  in  numero  proporzionale  alla   rispettiva   popolazione
determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento  generale
della popolazione, come riportati dalla  piu'  recente  pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
    b)  con  esclusione  della  circoscrizione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste,  in  ciascuna  delle  altre  circoscrizioni  del  territorio
nazionale   sono    costituiti    collegi    plurinominali    formati
dall'aggregazione di collegi  uninominali  contigui;  il  numero  dei
collegi plurinominali costituiti  in  ciascuna  circoscrizione  e  il
territorio di ciascuno di  essi  sono  determinati  in  modo  che  in
ciascun  collegio  plurinominale,  sulla   base   della   popolazione
residente calcolata ai sensi  della  lettera  a),  sia  assegnato  un
numero di seggi  determinato  dalla  somma  del  numero  dei  collegi
uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero  di  seggi,
di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto,  in  modo  tale
che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali
nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore  medio;
al  Molise  e'  assegnato  un  seggio  da   attribuire   con   metodo
proporzionale ai sensi degli articoli 83 e  83-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957.  Ciascun  collegio
uninominale  della  circoscrizione  e'  compreso   in   un   collegio
plurinominale.  Nelle  circoscrizioni  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
Umbria,  Molise  e  Basilicata  e'  costituito  un   unico   collegio
plurinominale  comprensivo  di  tutti  i  collegi  uninominali  della
circoscrizione;
    c) la popolazione di ciascun collegio uninominale  e  di  ciascun
collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della  popolazione,
rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi  plurinominali
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento  in  eccesso  o  in
difetto;
    d) nella formazione dei collegi uninominali  e  nella  formazione
dei collegi plurinominali  sono  garantite  la  coerenza  del  bacino
territoriale di ciascun collegio, tenendo altresi' conto delle unita'
amministrative su  cui  insistono  e,  ove  necessario,  dei  sistemi
locali,  e,  di  norma,  la  sua  omogeneita'   sotto   gli   aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali,  nonche'
la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il  caso  in
cui il territorio  stesso  comprenda  porzioni  insulari.  I  collegi
uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere
il territorio comunale, salvo il caso dei comuni  che,  per  le  loro
dimensioni demografiche, comprendano al loro  interno  piu'  collegi.
Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi  e  criteri
direttivi di cui al presente comma, deve tenere  conto  dell'esigenza
di agevolare  la  loro  inclusione  nel  minor  numero  possibile  di
collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi  previsti  per
la determinazione dei  collegi  plurinominali,  nelle  circoscrizioni
nelle quali il numero  dei  collegi  uninominali  e'  pari  a  quello
previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione
dei collegi uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove
possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto
legislativo n. 535 del 1993;
    e) nella circoscrizione Friuli Venezia  Giulia  uno  dei  collegi
uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire  l'accesso   alla
rappresentanza dei candidati che siano  espressione  della  minoranza
linguistica  slovena,  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38.
  2. Il Governo e' delegato a determinare, con  il  medesimo  decreto
legislativo di cui al comma 1, i  collegi  uninominali  e  i  collegi
plurinominali ai fini  dell'elezione  del  Senato  della  Repubblica,
nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a) fatto salvo  quanto  stabilito  per  le  circoscrizioni  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti
regioni del territorio nazionale  per  l'elezione  del  Senato  della
Repubblica sono costituiti 109  collegi  uninominali.  Il  territorio
della regione Molise e' costituito in un unico collegio  uninominale.
Nelle altre regioni i collegi uninominali sono  ripartiti  in  numero
proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base  dei
risultati dell'ultimo censimento  generale  della  popolazione,  come
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
nazionale di statistica;
    b) con esclusione delle  regioni  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise,  in  ciascuna  delle  restanti
regioni    sono    costituiti    collegi    plurinominali     formati
dall'aggregazione di collegi  uninominali  contigui;  il  numero  dei
collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il  territorio
di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun  collegio
plurinominale, sulla base della popolazione  residente  calcolata  ai
sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi  determinato
dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e
di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e  non
superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo  il
numero dei collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero  di
seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio  uninominale  della
regione e' compreso in un collegio plurinominale;
    c) la popolazione di ciascun collegio uninominale  e  di  ciascun
collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della  popolazione,
rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi  plurinominali
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento  in  eccesso  o  in
difetto;
    d) nella formazione dei collegi uninominali  e  nella  formazione
dei collegi plurinominali  sono  garantite  la  coerenza  del  bacino
territoriale di ciascun collegio e,  di  norma,  la  sua  omogeneita'
sotto  gli  aspetti   economico-sociale   e   delle   caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio  di  ciascun
collegio, salvo  il  caso  in  cui  il  territorio  stesso  comprenda
porzioni insulari. I collegi uninominali e i  collegi  plurinominali,
di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il  caso
dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,  comprendano  al
loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione  dei  collegi,  anche  in
deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve
tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel  minor
numero possibile di collegi;
    e)  nella  regione  Friuli  Venezia  Giulia   uno   dei   collegi
uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire  l'accesso   alla
rappresentanza dei candidati che siano  espressione  della  minoranza
linguistica  slovena,  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38.
  3.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema   del   decreto
legislativo di cui ai commi 1 e  2,  il  Governo  si  avvale  di  una
commissione  composta  dal  presidente  dell'Istituto  nazionale   di
statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia  attinente
ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere, senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui  ai  commi  1  e  2  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano  nel  termine
di quindici giorni dalla data di  trasmissione.  Qualora  il  decreto
legislativo non sia conforme  al  parere  parlamentare,  il  Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare  alle
Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4  nel
termine  previsto,  il  decreto  legislativo  puo'  comunque   essere
emanato.
  6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione  della
commissione nominata  ai  sensi  del  comma  3.  La  commissione,  in
relazione alle risultanze del censimento generale della  popolazione,
formula indicazioni per la revisione dei collegi  uninominali  e  dei
collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo,
e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e
dei collegi plurinominali il Governo presenta  un  disegno  di  legge
alle Camere.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  gli
affari regionali, sono definite le modalita' per  consentire  in  via
sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle  sottoscrizioni
necessarie per la presentazione delle candidature e  delle  liste  in
occasione di consultazioni elettorali,  anche  attraverso  l'utilizzo
della firma digitale e della  firma  elettronica  qualificata.  Sullo
schema  del  decreto  e'  acquisito  il   parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  che   si   esprimono   nel   termine   di
quarantacinque giorni.
                               Art. 4


                        Elezioni trasparenti

  1.  In  apposita  sezione   del   sito   internet   del   Ministero
dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per il deposito dei  contrassegni  di  cui
all'articolo 15,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957  e  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito,  movimento
e gruppo  politico  organizzato  che  ha  presentato  le  liste  sono
pubblicati in maniera facilmente accessibile:
    a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che
ha conferito il mandato per il deposito ai  sensi  dell'articolo  15,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957;
    b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza,  depositati
ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957,  come  modificato  dall'articolo  1
della presente legge;
    c) il programma elettorale con il nome e  cognome  della  persona
indicata  come  capo  della  forza  politica,  depositato  ai   sensi
dell'articolo 14-bis, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, come  sostituito  dall'articolo  1  della
presente legge.
  2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate,  entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle  liste
dei candidati, per  ciascun  partito,  movimento  e  gruppo  politico
organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
                               Art. 5


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 6


             Disposizioni transitorie. Entrata in vigore

  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo
le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite  le  seguenti:
«per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,»  e  le
parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15  aprile
2017».
  2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci  giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi  elettorali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «entro   il
trentaduesimo  giorno  antecedente  la  data  di  svolgimento   della
consultazione elettorale»;
    b) all'articolo 8:
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati  in
una sola  ripartizione  della  circoscrizione  Estero;  gli  elettori
residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione
di residenza della circoscrizione Estero;»;
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque
anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo  o  cariche
politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura
o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati
per le  elezioni  della  Camera  dei  deputati  o  del  Senato  della
Repubblica nella circoscrizione Estero».
  3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  il  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione  di  candidature  per  l'elezione  della   Camera   dei
deputati, di cui  all'articolo  18-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  come  modificato  dalla
presente legge, e' ridotto alla meta'.
  4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  il  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione  di  candidature  per  l'elezione  del   Senato   della
Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, e'  ridotto  alla
meta' per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali
in tutte le circoscrizioni regionali.
  5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui  all'articolo
17 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957
presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del
capoluogo della regione, entro quarantotto  ore  dalla  presentazione
delle liste, la documentazione comprovante  l'avvenuta  presentazione
delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.
  6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «i  sindaci,  gli  assessori
comunali e provinciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «i  sindaci
metropolitani, i sindaci, gli assessori  comunali  e  provinciali,  i
componenti della conferenza metropolitana»;
    b)  al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «i   consiglieri
provinciali»  sono   inserite   le   seguenti:   «,   i   consiglieri
metropolitani».
  7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  abilitati   all'autenticazione   delle
sottoscrizioni  nel  procedimento  elettorale  i  soggetti   indicati
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal
presente articolo,  nonche'  gli  avvocati  abilitati  al  patrocinio
davanti  alle  giurisdizioni  superiori  iscritti  all'albo   di   un
distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 novembre 2017

                             MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                           Allegato 1
                                           (articolo 1, commi 1 e 35)

                                                           «Tabella A
                                                (articolo 1, comma 2)
    I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi
uninominali previsti dal decreto legislativo  20  dicembre  1993,  n.
535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato  della
Repubblica.
     

=====================================================================
|     |                    |                |   Sede dell'Ufficio   |
|     |                    |                |       centrale        |
|     |   Circoscrizione   |                |   circoscrizionale    |
+=====+====================+================+=======================+
|     |                    | Piemonte 1, 2, |                       |
|     |                    | 3, 4, 5, 6, 7, |                       |
|  1  |     Piemonte 1     |      8, 9      |        Torino         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Piemonte 10, 11,|                       |
|     |                    |12, 13, 14, 15, |                       |
|  2  |     Piemonte 2     |     16, 17     |        Torino         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Lombardia 1, 2, |                       |
|     |                    | 3, 4, 5, 6, 8, |                       |
|     |                    | 9, 10, 11, 12, |                       |
|  3  |    Lombardia 1     | 13, 14, 15, 16 |        Milano         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    | Lombardia 17,  |                       |
|     |                    |18, 19, 20, 21, |                       |
|  4  |    Lombardia 2     |     34, 35     |        Milano         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    | Lombardia 22,  |                       |
|     |                    |23, 24, 25, 31, |                       |
|  5  |    Lombardia 3     |     32, 33     |        Milano         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Lombardia 7, 26,|                       |
|  6  |    Lombardia 4     | 27, 28, 29, 30 |        Milano         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Veneto 1, 2, 3, |                       |
|  7  |      Veneto 1      |   4, 5, 6, 7   |        Venezia        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Veneto 8, 9, 10,|                       |
|     |                    |11, 12, 13, 14, |                       |
|  8  |      Veneto 2      |   15, 16, 17   |        Venezia        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |   Friuli Venezia   |  dell'intera   |                       |
|  9  |       Giulia       |    Regione     |        Trieste        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 10  |      Liguria       |    Regione     |        Genova         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 11  |   Emilia-Romagna   |    Regione     |        Bologna        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 12  |      Toscana       |    Regione     |        Firenze        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 13  |       Umbria       |    Regione     |        Perugia        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 14  |       Marche       |    Regione     |        Ancona         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    | Lazio 1, 2, 3, |                       |
|     |                    | 4, 5, 6, 7, 8, |                       |
|     |                    | 9, 10, 11, 15, |                       |
| 15  |      Lazio 1       |     20, 21     |         Roma          |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    | Lazio 12, 13,  |                       |
|     |                    |14, 16, 17, 18, |                       |
| 16  |      Lazio 2       |       19       |         Roma          |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 17  |      Abruzzo       |    Regione     |       L'Aquila        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 18  |       Molise       |    Regione     |      Campobasso       |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    | Campania 1, 2, |                       |
|     |                    | 3, 4, 5, 6, 7, |                       |
| 19  |     Campania 1     |8, 9, 10, 11, 12|        Napoli         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Campania 13, 14,|                       |
|     |                    |15, 16, 17, 18, |                       |
| 20  |     Campania 2     | 19, 20, 21, 22 |        Napoli         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 21  |       Puglia       |    Regione     |         Bari          |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 22  |     Basilicata     |    Regione     |        Potenza        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 23  |      Calabria      |    Regione     |       Catanzaro       |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Sicilia 1, 2, 3,|                       |
|     |                    | 4, 5, 6, 7, 8, |                       |
| 24  |     Sicilia 1      |     9, 10      |        Palermo        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |Sicilia 11, 12, |                       |
|     |                    |13, 14, 15, 16, |                       |
| 25  |     Sicilia 2      | 17, 18, 19, 20 |        Palermo        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 26  |      Sardegna      |    Regione     |       Cagliari        |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 27  |   Valle d'Aosta    |    Regione     |         Aosta         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
|     |                    |   Territorio   |                       |
|     |                    |  dell'intera   |                       |
| 28  |Trentino-Alto Adige |    Regione     |        Trento         |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+

    ».

                                                           Allegato 2
                                           (articolo 1, commi 1 e 35)

                                                         «Tabella A.1
                                                (articolo 1, comma 2)
    I  nomi  del   collegi   uninominali   riportati   sulla   destra
corrispondono ai nomi dei collegi uninominali  definiti  dal  decreto
legislativo 20 dicembre 1993,  n.  535,  recante  determinazione  dei
collegi uninominali del Senato della Repubblica.
    Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
      TRENTINO-ALTO   ADIGE/SÜDTIROL   CAMERA   1   -   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 1
      TRENTINO-ALTO   ADIGE/SÜDTIROL   CAMERA   2   -   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 2
      TRENTINO-ALTO   ADIGE/SÜDTIROL   CAMERA   3   -   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 3
      TRENTINO-ALTO   ADIGE/SÜDTIROL   CAMERA   4   -   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 4
      TRENTINO-ALTO   ADIGE/SÜDTIROL   CAMERA   5   -   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 5
      TRENTINO-ALTO   ADIGE/SÜDTIROL   CAMERA   6   -   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 6
    Circoscrizione MOLISE
      MOLISE CAMERA 1 - Molise 1
      MOLISE CAMERA 2 - Molise 2».

                                                           Allegato 3
                                          (articolo 1, commi 18 e 35)

                                                       «Tabella A-bis
                                               (articolo 31, comma 1)

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 4
                                           (articolo 2, commi 4 e 15)

                                                           «Tabella A
                                               (articolo 11, comma 3)

              Parte di provvedimento in formato grafico