LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 Modifiche al
sistema di elezione della
Camera dei
deputati e del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per
la determinazione dei
collegi elettorali
uninominali e plurinominali. (17G00175)
(GU n.264 del 11-11-2017)
Vigente al: 12-11-2017
La Camera
dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al sistema di
elezione
della Camera dei deputati
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi
recanti norme per la
elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 30
marzo 1957, n.
361, di seguito
denominato
«decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del
1957», e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 1. -
1. La Camera
dei deputati e'
eletta a suffragio
universale, con voto
diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in
un unico turno
elettorale.
2.
Il territorio nazionale
e' diviso nelle
circoscrizioni
elettorali indicate
nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo restando
quanto disposto
dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del
territorio
nazionale sono
costituiti 231 collegi
uninominali ripartiti in
ciascuna circoscrizione sulla
base della popolazione; le
circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono
ripartite,
rispettivamente, in
sei e in due collegi uninominali, indicati
nella
tabella A.1 allegata
al presente testo unico.
3. Per l'assegnazione degli altri seggi
ciascuna circoscrizione e'
ripartita in
collegi plurinominali costituiti,
di norma,
dall'aggregazione del
territorio di collegi uninominali contigui
e
tali che a ciascuno
di essi sia assegnato, di norma, un
numero di
seggi non inferiore a
tre e non superiore a otto.
4. Salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero
e fermo
restando quanto
disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra
le liste e le
coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai
candidati
che hanno ottenuto
il maggior numero
di voti validi
in ciascun
collegio uninominale
e sono stati
proclamati eletti ai
sensi
dell'articolo 77.
Gli altri seggi
sono assegnati nei
collegi
plurinominali e sono
attribuiti, con metodo proporzionale,
ai sensi
degli articoli 83 e
83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957 e' abrogato.
3. All'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo decreto del Presidente
della Repubblica di cui
al comma 1, sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento
generale
della popolazione,
riportati dalla piu'
recente pubblicazione
ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica,
e' determinato il
numero complessivo di
seggi da attribuire in ciascuna
circoscrizione
nei collegi
plurinominali, compresi i seggi
spettanti ai collegi
uninominali»;
b) il comma 3 e' abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente
della
Repubblica n. 361 del
1957 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un
voto da esprimere
su un'unica
scheda recante il
nome del candidato nel collegio
uninominale e il
contrassegno di
ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel
collegio
plurinominale».
5. Il quinto comma dell'articolo 11
del decreto del
Presidente
della Repubblica n.
361 del 1957 e' abrogato.
6. All'articolo 14, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei
collegi plurinominali»
sono inserite le
seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da:
«il proprio statuto»
fino a: «n. 13, e»
sono soppresse; dopo
le
parole: «nei
singoli collegi plurinominali» sono
aggiunte le
seguenti: «e nei
singoli collegi uninominali»;
b)
al secondo periodo,
dopo la parola:
«organizzato» sono
aggiunte le seguenti:
«nonche', ove iscritto nel
registro di cui
all'articolo 4
del decreto-legge 28
dicembre 2013, n.
149,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13,
deve essere
depositato il relativo statuto ovvero, in
mancanza, una
dichiarazione, con
la sottoscrizione del
legale rappresentante
autenticata dal
notaio, che indichi i seguenti elementi
minimi di
trasparenza: 1) il
legale rappresentante del partito o
del gruppo
politico organizzato,
il soggetto che ha la
titolarita' del
contrassegno
depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;
2) gli organi del
partito o del gruppo politico organizzato, la
loro
composizione nonche'
le relative attribuzioni».
7. L'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I
partiti o i
gruppi politici organizzati
possono dichiarare il
collegamento in una coalizione delle
liste da
essi rispettivamente
presentate. Le dichiarazioni
di collegamento
devono essere
reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata
contestualmente
al deposito del
contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi
lo stesso
contrassegno.
Nell'effettuare il collegamento in
una coalizione, i
partiti o i gruppi
politici organizzati rappresentativi di
minoranze
linguistiche
riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese
in
regioni ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative
norme di
attuazione prevedano
una particolare tutela
di tali minoranze
linguistiche,
dichiarano in quali
dei collegi uninominali
della
rispettiva
circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri
partiti o gruppi
politici della coalizione.
3. Contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i
gruppi politici organizzati depositano il programma
elettorale, nel quale
dichiarano il nome e cognome della
persona da
loro indicata
come capo della
forza politica. Restano
ferme le
prerogative spettanti
al Presidente della
Repubblica ai sensi
dell'articolo 92,
secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo
sono effettuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente
quello della votazione,
gli Uffici centrali
circoscrizionali comunicano l'elenco delle
liste
ammesse, con un esemplare
del relativo contrassegno,
all'Ufficio
centrale nazionale,
che, accertata la
regolarita' delle
dichiarazioni,
provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello
della votazione,
alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
dell'elenco dei
collegamenti ammessi».
8. All'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo:
«Qualora la dichiarazione che
indica gli elementi
minimi di
trasparenza di cui
all'articolo 14, primo comma, sia
incompleta, il
Ministero dell'interno
invita il depositante
ad integrarla nel
termine di 48 ore
dalla notifica dell'avviso»;
b) al terzo comma e' aggiunto, in
fine, il seguente
periodo:
«Sono altresi'
sottoposte all'Ufficio centrale
nazionale le
opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero
ad integrare la
dichiarazione che individua gli
elementi minimi di
trasparenza di cui
all'articolo 14, primo comma».
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957, dopo le parole: «collegi plurinominali»
sono inserite le
seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
10. All'articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «La
dichiarazione di
presentazione delle liste
di candidati per
l'attribuzione dei
seggi nel collegio
plurinominale, con
l'indicazione
dei candidati della
lista nei collegi
uninominali
compresi nel
collegio plurinominale, deve
essere sottoscritta da
almeno 1.500 e da non
piu' di 2.000 elettori iscritti
nelle liste
elettorali di comuni
compresi nel medesimo collegio plurinominale
o,
in caso di collegio
plurinominale compreso in un unico
comune,
iscritti nelle
sezioni elettorali di tale
collegio plurinominale.
Ciascuna lista deve
presentare candidature in almeno
due terzi dei
collegi plurinominali della
circoscrizione, a pena
di
inammissibilita'»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
Nel caso di
liste collegate tra
loro ai sensi
dell'articolo 14-bis,
queste presentano, salvo
quanto stabilito
all'ultimo periodo
del presente comma, il
medesimo candidato nei
collegi uninominali.
A tale fine, l'indicazione dei
candidati nei
collegi uninominali
deve essere sottoscritta per
accettazione dai
rappresentanti, di
cui all'articolo 17, di tutte le
liste tra loro
collegate che
presentano il candidato.
Nelle liste di
candidati
presentate in un
collegio plurinominale in
cui partiti o gruppi
politici organizzati
rappresentativi di minoranze
linguistiche
riconosciute
presentano separatamente proprie candidature nei collegi
uninominali ai
sensi dell'articolo 14-bis,
comma 2, queste
sono
indicate separatamente
e sono specificamente sottoscritte dai
rappresentanti, di
cui all'articolo 17, di tutte le
liste tra loro
collegate»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis.
I candidati nei
collegi uninominali accettano
la
candidatura con la
sottoscrizione della stessa. Ciascuna
lista e'
tenuta a presentare
candidati in tutti i
collegi uninominali del
collegio plurinominale, a
pena di inammissibilita'. Per
ogni
candidato devono
essere indicati il nome, il cognome, il luogo
e la
data di nascita, il
codice fiscale e il collegio per il
quale viene
presentato»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna
lista, all'atto della
presentazione, e'
composta da un
elenco di candidati
presentati
secondo un ordine
numerico. Il numero dei candidati non
puo' essere
inferiore alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore,
dei
seggi assegnati al
collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al limite massimo di
seggi assegnati al collegio plurinominale; in
ogni caso, il numero
dei candidati non puo' essere
inferiore a due
ne' superiore
a quattro. A pena di
inammissibilita', nella
successione interna
delle liste nei
collegi plurinominali, i
candidati sono
collocati secondo un ordine alternato di genere»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Nel complesso delle candidature
presentate da ogni lista o
coalizione di liste
nei collegi uninominali
a livello nazionale,
nessuno dei due
generi puo' essere rappresentato in misura
superiore
al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu'
prossima. Nel
complesso delle
liste nei collegi
plurinominali presentate da
ciascuna lista a
livello nazionale, nessuno
dei due generi
puo'
essere rappresentato
nella posizione di capolista in misura superiore
al 60
per cento, con
arrotondamento all'unita' piu'
prossima.
L'Ufficio centrale
nazionale assicura il rispetto di quanto
previsto
dal presente comma,
in sede di
verifica dei requisiti
di cui
all'articolo 22,
primo comma, numero 6-bis)».
11. L'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19. -
1. Nessun candidato
puo' presentarsi con
diversi
contrassegni nei
collegi plurinominali o
uninominali, a pena
di
nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in
liste con lo
stesso
contrassegno in piu'
di cinque collegi
plurinominali, a pena
di
nullita'.
3. Nessuno puo'
essere candidato in
piu' di un
collegio
uninominale, a pena
di nullita'.
4. Il candidato in un collegio uninominale
puo' essere candidato,
con il medesimo
contrassegno, in collegi plurinominali,
fino ad un
massimo di cinque.
5. Il
candidato nella circoscrizione Estero
non puo' essere
candidato in
alcun collegio plurinominale o
uninominale del
territorio nazionale.
6. Nessun candidato puo' accettare la
candidatura contestuale alla
Camera dei
deputati e al
Senato della Repubblica,
a pena di
nullita'».
12. All'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole:
«collegi plurinominali» sono
inserite le
seguenti: «e i nomi dei
candidati nei collegi
uninominali» e la
parola: «presentate» e' sostituita dalla
seguente:
«presentati»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministero dell'interno, entro il
quarantacinquesimo giorno
antecedente quello
della votazione, mette a disposizione nel
proprio
sito internet il
fac-simile dei moduli
con cui possono
essere
depositati le liste,
le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai
commi precedenti».
13. All'articolo 21, secondo comma,
del decreto del
Presidente
della Repubblica
n. 361 del
1957, dopo le
parole: «collegi
plurinominali
presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei
candidati nei collegi
uninominali».
14. All'articolo 22, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) sono inseriti i
seguenti:
«1-bis) ricusa le liste presentate da
partiti o gruppi politici
organizzati che non
abbiano depositato lo statuto o la
dichiarazione
di trasparenza in
conformita' all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da
partiti o gruppi
politici
organizzati che
non abbiano depositato
il proprio programma
elettorale ai sensi
dell'articolo 14-bis»;
b) al numero 3), le parole: «e al quarto»
sono soppresse;
c) al numero 4) sono premesse le seguenti
parole: «dichiara non
valide le candidature
nei collegi uninominali e»;
d) al numero 5) sono premesse le seguenti
parole: «dichiara non
valide le candidature
nei collegi uninominali e»;
e) al numero 6-bis), alinea:
1) dopo le parole: «comunica i nomi dei
candidati di ciascuna
lista» sono inserite
le seguenti: «e dei candidati in
ciascun
collegio
uninominale»;
2) le parole: «all'articolo 19» sono
sostituite dalle seguenti:
«agli articoli
18-bis, comma 3.1, e 19».
15. All'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida
la candidatura in un
collegio uninominale,
resta valida la presentazione della lista negli
altri collegi
uninominali della circoscrizione».
16. All'articolo 24, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio
da effettuarsi alla
presenza dei delegati
di lista, il numero d'ordine da
assegnare, in
tutti i collegi
plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e
alle liste non
collegate e ai
relativi contrassegni di
lista,
nonche', per ciascuna
coalizione, l'ordine dei
contrassegni delle
liste della
coalizione, comprese le liste presentate con le modalita'
di cui all'articolo
18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo,
che sono
inserite, ai fini di
cui al periodo successivo, in
un piu' ampio
riquadro che
comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni
di ciascuna
lista, unitamente ai
nominativi dei candidati,
nell'ordine numerico
di cui
all'articolo 18-bis, comma
3, e ai
nominativi dei
candidati nei collegi
uninominali, sono riportati
sulle schede
di votazione e sui manifesti
secondo l'ordine
progressivo risultato
dal suddetto sorteggio».
17. All'articolo 30, numero 4), del
decreto del Presidente
della
Repubblica n. 361 del
1957, dopo le parole: «collegio
plurinominale»
sono inserite le
seguenti: «e i nominativi dei candidati nei
collegi
uninominali».
18. L'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta
consistente, sono fornite a
cura del Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto
nelle tabelle A-bis e A-ter
allegate al presente
testo unico e
riproducono in fac-simile i
contrassegni delle liste
regolarmente
presentate, secondo le disposizioni di cui
all'articolo
24. I contrassegni
devono essere riprodotti
sulle schede con il
diametro di
centimetri tre.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati nel collegio
uninominale, scritti
entro un apposito rettangolo, sotto il quale
e'
riportato, entro un
altro rettangolo, il contrassegno della lista cui
il candidato e'
collegato. A fianco del
contrassegno, nello stesso
rettangolo, sono
elencati i nomi e
i cognomi dei
candidati nel
collegio
plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione,
i rettangoli di
ciascuna lista e
quello del candidato nel collegio
uninominale sono
posti all'interno di
un rettangolo piu' ampio.
All'interno di tale
rettangolo piu'
ampio, i rettangoli contenenti i
contrassegni delle
liste nonche'
i nomi e
i cognomi dei
candidati nel collegio
plurinominale sono
posti sotto quello del
candidato nel collegio
uninominale su righe
orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il
nome e il cognome del
candidato nel
collegio uninominale e' doppia rispetto alla
larghezza
dei rettangoli
contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i
cognomi
dei candidati nel
collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e
delle liste e'
stabilito con sorteggio
secondo le disposizioni
dell'articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un
apposito rettangolo,
e' riportata in
carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si
esprime tracciando un
segno sul contrassegno della lista prescelta ed
e' espresso per tale
lista e per il candidato uninominale
ad essa
collegato. Se
e' tracciato un
segno sul nome
del candidato
uninominale il voto
e' espresso anche per la lista ad esso
collegata
e, nel caso di piu'
liste collegate, il voto e'
ripartito tra le
liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
6. Ogni scheda e' dotata
di un apposito
tagliando rimovibile,
dotato di
codice progressivo alfanumerico
generato in serie,
denominato
"tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato
dagli
uffici elettorali
prima dell'inserimento della scheda nell'urna».
19. All'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «scheda
e» sono
inserite le
seguenti: «,
annotato il codice
progressivo alfanumerico del
tagliando
antifrode,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«L'elettore, senza che sia
avvicinato da alcuno,
esprime il
voto tracciando con
la matita sulla
scheda un segno,
comunque
apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della
lista e i
nominativi dei
candidati nel collegio
plurinominale. Il voto
e'
valido a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel
collegio
uninominale»;
c) dopo il secondo comma e' inserito il
seguente:
«Nei casi in cui il segno sia
tracciato solo sul
nome del
candidato nel
collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu'
liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della
coalizione in proporzione ai
voti ottenuti da
ciascuna nel collegio
uninominale»;
d) al terzo comma, le parole: «e pone la
scheda stessa nell'urna»
sono sostituite dalle
seguenti: «, stacca
il tagliando antifrode
dalla scheda,
controlla che il numero
progressivo sia lo
stesso
annotato prima della
consegna e, successivamente, pone la scheda
senza tagliando
nell'urna».
20. L'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 59. - 1. Ai fini
del computo dei
voti validi non
sono
considerate, oltre
alle schede nulle, le schede bianche».
21. All'articolo 59-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul
rettangolo contenente il
nome e il
cognome del candidato
nel collegio uninominale
e sul
rettangolo contenente
il contrassegno della lista e i nominativi
dei
candidati nel
collegio plurinominale, il voto e'
comunque valido a
favore della lista e
ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno
e un altro
segno sulla lista di
candidati nel collegio plurinominale della lista
medesima, il voto e'
considerato valido a favore della lista
e ai
fini dell'elezione
del candidato nel collegio uninominale.
3.
Se l'elettore traccia
un segno, comunque
apposto, sul
rettangolo contenente
il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un
segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il
candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
22. All'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo,
le parole: «o
dei candidati cui e'
attribuita la
preferenza» sono sostituite dalle seguenti:
«al quale
e' attribuito il voto
per l'elezione nel collegio uninominale»;
2)
al quarto periodo, le
parole: «di preferenza»
sono
sostituite dalle
seguenti: «di ciascun
candidato nel collegio
uninominale»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Prende altresi'
nota dei voti
espressi in favore del solo
candidato nel collegio
uninominale collegato
a piu' liste»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di
preferenza» sono sostituite
dalle seguenti: «di
ciascun candidato nel collegio uninominale»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis.
Il presidente, preposto
alla supervisione delle
operazioni della
sezione, nel corso
delle operazioni di
cui al
presente articolo,
verifica il corretto trattamento delle
schede da
parte degli
scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di
penne, matite o altri
strumenti di scrittura. I
rappresentanti di
lista possono
segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al
precedente periodo,
che devono obbligatoriamente essere annotate
nel
verbale».
23. All'articolo 70, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957, dopo le parole: «scritture o segni»
sono
inserite le seguenti:
«chiaramente riconoscibili,» e le parole:
«far
riconoscere» sono
sostituite dalle seguenti: «far identificare».
24. All'articolo 71, primo
comma, numero 2),
del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957, le
parole: «di
preferenza» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel
collegio
uninominale».
25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale
circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi
assistere, ove lo
ritenga opportuno, da
uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato
nel collegio
uninominale; tale cifra e' data
dalla somma dei
voti
validi conseguiti dal
candidato nelle singole sezioni elettorali
del
collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio
uninominale il candidato
che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il
candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra
elettorale di collegio
uninominale di
ciascuna lista. Tale
cifra e'
data dalla somma
dei voti validi
conseguiti dalla
lista stessa nelle singole sezioni elettorali
del
collegio uninominale
e dei voti espressi a favore dei soli
candidati
nei collegi
uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 58,
terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a
seguito delle
seguenti operazioni: l'Ufficio
divide il totale
dei
voti validi conseguiti
da tutte le
liste della coalizione
nel
collegio uninominale
per il numero dei voti espressi a
favore dei
soli candidati nei
collegi uninominali, ottenendo il
quoziente di
ripartizione. Divide
poi il totale dei voti
validi conseguiti da
ciascuna lista per
tale quoziente. La parte
intera del quoziente
cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste
per le quali queste ultime
divisioni abbiano
dato i
maggiori resti, secondo
l'ordine decrescente dei
resti
medesimi. Nella
ripartizione dei voti espressi in favore
dei soli
candidati nei
collegi uninominali collegati
a piu' liste
in
coalizione, l'Ufficio
esclude dal computo i voti espressi
in favore
della lista rappresentativa
di minoranze linguistiche
riconosciute
nei collegi
uninominali dove questa ha presentato proprie candidature
ai sensi
dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
d) determina la cifra elettorale di
collegio plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra
e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio
uninominale di ciascuna lista;
e)
determina la cifra
elettorale percentuale di
collegio
plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data
dal quoziente
risultante dalla
divisione della cifra
elettorale di collegio
plurinominale di
ciascuna lista per il totale dei voti
validi del
rispettivo collegio
plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e'
data dalla somma
delle cifre elettorali
di
collegio
plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale
percentuale di ciascun candidato
nel collegio
uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla divisione
della cifra elettorale
individuale di ciascun
candidato per il
totale dei voti
validi del rispettivo
collegio
uninominale,
moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria
dei candidati
nei collegi uninominali
della circoscrizione non proclamati eletti,
disponendoli nell'ordine
delle rispettive cifre
elettorali
individuali
percentuali. A parita' di cifre individuali
percentuali,
prevale il piu'
giovane di eta'.
In caso di
collegamento dei
candidati con piu'
liste, i candidati entrano
a far parte
della
graduatoria relativa
a ciascuna delle
liste con cui
e' stato
dichiarato il
collegamento;
i) determina il totale dei voti validi
della circoscrizione. Tale
totale e' dato dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio centrale nazionale,
a mezzo di estratto
del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista
nonche' il totale dei
voti validi della circoscrizione».
26. L'articolo 83 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale,
ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali,
facendosi
assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista.
Tale cifra
e' data dalla
somma delle cifre
elettorali
circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste
aventi il medesimo
contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti
validi. Esso e'
dato
dalla somma
delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte
le
liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale
di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra
e' data
dalla somma delle
cifre elettorali
nazionali delle liste
collegate in coalizione. Non concorrono
alla
determinazione della
cifra elettorale nazionale di coalizione i
voti
espressi a favore
delle liste collegate che abbiano conseguito
sul
piano nazionale un
numero di voti validi inferiore
all'1 per cento
del totale, fatto
salvo, per le liste rappresentative di
minoranze
linguistiche
riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste.
Tale cifra e' data
dalla somma delle
cifre
elettorali circoscrizionali delle
liste collegate tra
loro in
coalizione,
individuate ai sensi dell'ultimo
periodo della lettera
c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che
abbiano conseguito sul
piano
nazionale almeno il
10 per cento dei voti
validi espressi e che
comprendano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi
ovvero una
lista collegata
rappresentativa di minoranze
linguistiche
riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le relative norme di
attuazione prevedano
una particolare
tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia
conseguito almeno il
20 per cento dei voti
validi espressi nella
regione medesima o i
cui candidati siano stati proclamati
eletti in
almeno due
collegi uninominali della
circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77;
2) le singole liste non collegate, o collegate
in coalizioni
che non abbiano
raggiunto la percentuale di cui al numero
1), che
abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi,
nonche' le singole liste non collegate
e le liste
collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la
percentuale di
cui al
numero 1), rappresentative di
minoranze linguistiche
riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le relative norme di
attuazione prevedano
una particolare
tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi
nella
regione medesima o i
cui candidati siano stati proclamati
eletti in
almeno due
collegi uninominali della
circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77;
f) procede al riparto di 617 seggi; a
tale fine, detrae
i 231
seggi gia' attribuiti
ai candidati proclamati
eletti nei collegi
uninominali ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede
al riparto dei
restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole
liste di cui alla
lettera e) del presente comma in
base alla cifra
elettorale nazionale
di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 92,
primo comma. A tale fine divide
il totale delle
cifre elettorali
nazionali delle coalizioni di liste e delle
singole
liste di cui alla
lettera e) del presente comma per il
numero dei
seggi da
attribuire, ottenendo cosi'
il quoziente elettorale
nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene
conto
dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra
elettorale nazionale
di ciascuna coalizione di liste o singola
lista
per tale quoziente.
La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola
lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire
sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste
o singole
liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori
resti, secondo
l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di
parita' di resti, a
quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra
elettorale nazionale;
a parita' di
quest'ultima si procede
a
sorteggio;
g) procede, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto
dei
seggi fra le
liste collegate che
abbiano conseguito sul
piano
nazionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi nonche'
fra
le liste
collegate rappresentative di
minoranze linguistiche
riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le relative norme di
attuazione prevedano
una particolare
tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il
20 per cento dei voti
validi espressi nella
regione medesima o i
cui candidati siano stati proclamati
eletti in
almeno due
collegi uninominali della
circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77. A
tale fine, divide la somma delle cifre elettorali
delle liste
ammesse al riparto
per il numero
di seggi gia'
individuato ai
sensi della lettera
f) del presente
comma.
Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto
dell'eventuale parte
frazionaria del
quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la
cifra
elettorale nazionale
di ciascuna lista ammessa al
riparto per tale
quoziente. La parte
intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta
il numero dei seggi
da assegnare a
ciascuna lista. I
seggi che
rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle
liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori
resti e, in caso
di parita' di
resti, alle liste
che abbiano
conseguito la
maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita'
di
quest'ultima si
procede a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle
singole circoscrizioni
dei seggi assegnati
alle coalizioni di liste o singole liste
di cui
alla lettera e). A
tale fine determina
il numero di
seggi da
attribuire in
ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi
spettanti alla
circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3,
comma
1, il numero dei
collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi la
somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle
coalizioni di liste e
delle singole liste ammesse al riparto
per il
numero di seggi da
attribuire nella circoscrizione,
ottenendo cosi'
il quoziente
elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale
divisione non
tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del
quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi
la cifra elettorale
circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista
per
il quoziente
elettorale circoscrizionale, ottenendo
cosi' il
quoziente di
attribuzione. La parte
intera del quoziente
di
attribuzione
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o
singola lista. I seggi che rimangono ancora
da
attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le
quali queste ultime divisioni
hanno dato le
maggiori parti
decimali e, in caso di parita', alle
coalizioni di
liste o
singole liste che
hanno conseguito la
maggiore cifra
elettorale nazionale;
a parita' di
quest'ultima si procede
a
sorteggio. Esclude
dall'attribuzione di cui al periodo precedente
le
coalizioni di liste
o singole liste
alle quali e'
stato gia'
attribuito il numero
di seggi ad esse
assegnato a seguito
delle
operazioni di cui
alla lettera f). Successivamente l'Ufficio
accerta
se il numero dei
seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a
ciascuna coalizione
di liste o singola lista corrisponda al numero di
seggi determinato
ai sensi
della lettera f). In caso
negativo,
procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla coalizione di liste
o singola lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti e,
in
caso di parita' di
seggi eccedenti da parte di piu'
coalizioni di
liste o singole
liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale,
proseguendo poi con le
altre coalizioni di
liste o singole
liste in
ordine decrescente di
seggi eccedenti:
sottrae i seggi
eccedenti alla coalizione di liste
o singola lista
nelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con
le parti
decimali dei quozienti
di attribuzione, secondo
il loro ordine
crescente, e nelle
quali inoltre le coalizioni di liste
o singole
liste, che non
abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano
parti decimali
dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a
tali coalizioni di liste o singole
liste. Qualora
nella medesima
circoscrizione due o
piu' coalizioni di
liste o
singole liste abbiano
parti decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio e' attribuito
alla coalizione di liste o alla singola
lista
con la piu' alta
parte decimale del quoziente non
utilizzata o, in
caso di parita', a
quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non
sia possibile attribuire il seggio eccedentario
nella medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni
di
liste o singole liste
deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l'Ufficio
prosegue, per la stessa coalizione di
liste o
singola lista
eccedentaria, nell'ordine dei decimali
crescenti, a
individuare un'altra
circoscrizione, fino a quando non sia
possibile
sottrarre il seggio
eccedentario e attribuirlo ad una
coalizione di
liste o singola lista
deficitaria nella medesima circoscrizione.
Nel
caso in
cui non sia
possibile fare riferimento
alla medesima
circoscrizione ai
fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza
dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di
liste o singola lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi
nelle
circoscrizioni
nelle quali li
ha ottenuti con le minori
parti
decimali del
quoziente di attribuzione e alla coalizione di
liste o
singola lista deficitaria
sono conseguentemente attribuiti
seggi
nelle altre circoscrizioni nelle
quali abbia le
maggiori parti
decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione
nelle singole circoscrizioni
dei seggi spettanti
alle liste di ciascuna coalizione. A
tale fine,
determina il
quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di
liste dividendo il
totale delle cifre
elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse
alla ripartizione ai sensi
della lettera g),
primo periodo, per il
numero dei seggi
assegnati alla coalizione
nella circoscrizione
ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la
divisione di cui al
periodo precedente non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra
elettorale
circoscrizionale di
ciascuna lista della
coalizione per tale
quoziente
circoscrizionale. La parte intera del
quoziente cosi'
ottenuto rappresenta
il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna
lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali
dei
quozienti cosi' ottenuti;
in caso di parita', sono attribuiti
alle
liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di
quest'ultima, si
procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di
cui al periodo
precedente le liste alle quali e' stato attribuito il
numero di seggi ad
esse assegnato a seguito delle operazioni
di cui
alla lettera g).
Successivamente l'ufficio accerta se il
numero dei
seggi assegnati
in tutte le
circoscrizioni a ciascuna
lista
corrisponda al numero
dei seggi ad essa attribuito ai
sensi della
lettera g). In caso
negativo, procede alle
seguenti operazioni,
iniziando dalla lista
che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti
e, in caso di parita'
di seggi eccedenti da parte di piu'
liste, da
quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale,
proseguendo poi con
le altre liste, in ordine
decrescente di seggi
eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista nelle
circoscrizioni
nelle quali essa li
ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti,
secondo il loro
ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto
il numero di seggi
spettante, abbiano parti
decimali dei
quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i
seggi a tali liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o
piu'
liste abbiano parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio
e' attribuito alla
lista con la
piu' alta parte
decimale del
quoziente non
utilizzata o, in caso di parita',
a quella con la
maggiore cifra
elettorale nazionale. Nel
caso in cui
non sia
possibile attribuire
il seggio eccedentario nella
medesima
circoscrizione, in
quanto non vi siano liste
deficitarie con parti
decimali di quozienti
non utilizzate, l'Ufficio
prosegue, per la
stessa lista
eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, a
individuare un'altra
circoscrizione, fino a quando non sia
possibile
sottrarre il
seggio eccedentario e
attribuirlo ad una
lista
deficitaria nella
medesima circoscrizione. Nel caso in
cui non sia
possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai
fini del
completamento delle
operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei
seggi ancora da
cedere, alla lista eccedentaria vengono
sottratti i
seggi nelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con
le minori
parti decimali del
quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente
attribuiti seggi nelle
altre circoscrizioni
nelle quali abbiano
le maggiori parti
decimali del quoziente
di
attribuzione non
utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede
a comunicare ai
singoli
Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei
seggi assegnati a
ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio
centrale nazionale viene
redatto, in duplice
esemplare, un apposito verbale: un
esemplare e'
rimesso alla
Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale
ne rilascia ricevuta;
un altro esemplare e'
depositato presso la
cancelleria della
Corte di cassazione».
27. All'articolo 83-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute
da parte
dell'Ufficio
elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui
all'articolo 83,
comma 2, procede
all'attribuzione nei singoli
collegi plurinominali
dei seggi spettanti alle liste. A
tale fine
l'ufficio determina
il quoziente elettorale di collegio dividendo
la
somma delle cifre
elettorali di collegio di tutte le liste
per il
numero dei seggi da
attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare
tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del
quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna
lista per tale
quoziente di collegio. La parte intera
del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta
il numero dei
seggi da assegnare
a
ciascuna lista. I
seggi che rimangono
ancora da attribuire
sono
assegnati alle liste
seguendo la graduatoria decrescente delle
parti
decimali dei
quozienti cosi' ottenuti; in
caso di parita',
sono
attribuiti alle
liste con la
maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio.
L'Ufficio esclude
dall'attribuzione di cui al periodo
precedente le
liste alle quali e'
stato attribuito il numero
di seggi ad
esse
assegnato nella
circoscrizione secondo la
comunicazione di cui
all'articolo 83,
comma 2. Successivamente l'ufficio accerta
se il
numero dei seggi
assegnati in tutti
i collegi a
ciascuna lista
corrisponda al
numero di seggi
ad essa attribuito
nella
circoscrizione
dall'Ufficio elettorale centrale
nazionale. In caso
negativo, determina
la lista che ha
il maggior numero
di seggi
eccedentari e, a
parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto
il seggio
eccedentario con la minore parte
decimale del quoziente;
sottrae quindi il
seggio a tale lista nel collegio in
cui e' stato
ottenuto con la minore
parte decimale dei quozienti di attribuzione e
lo assegna alla lista
deficitaria che ha il maggior numero
di seggi
deficitari e, a
parita' di essi, alla lista che tra
queste ha la
maggiore parte
decimale del quoziente
che non ha
dato luogo
all'assegnazione di
seggio; il seggio
e' assegnato alla
lista
deficitaria nel
collegio plurinominale in cui essa ha
la maggiore
parte decimale del
quoziente di attribuzione non
utilizzata; ripete
quindi, in
successione, tali operazioni
sino all'assegnazione di
tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie».
28. L'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle
operazioni di cui
agli articoli
precedenti, l'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti
in
ciascun collegio
plurinominale, nei limiti
dei seggi ai
quali
ciascuna lista ha
diritto, i candidati
compresi nella lista
del
collegio, secondo
l'ordine di presentazione.
2. Qualora
una lista abbia
esaurito il numero
dei candidati
presentati in un
collegio plurinominale e non sia quindi
possibile
attribuire tutti i
seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio
centrale
circoscrizionale assegna i seggi alla
lista negli altri
collegi plurinominali
della stessa circoscrizione in cui
la lista
medesima abbia
la maggiore parte
decimale del quoziente
non
utilizzata, procedendo
secondo l'ordine decrescente.
Qualora al
termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi le sono
attribuiti negli altri collegi
plurinominali
della stessa circoscrizione in
cui la lista
medesima abbia la
maggiore parte
decimale del quoziente gia'
utilizzata, procedendo
secondo l'ordine
decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui
al comma 2 residuino
ancora seggi da
assegnare ad una
lista, questi sono
attribuiti,
nell'ambito del
collegio plurinominale originario, ai candidati della
lista nei collegi
uninominali non proclamati
eletti secondo la
graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1,
lettera h). Qualora
residuino ancora
seggi da assegnare
alla lista, questi
sono
attribuiti ai
candidati della lista
nei collegi uninominali
non
proclamati eletti
nell'ambito della circoscrizione, secondo
la
graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, lettera h).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui
al comma 3 residuino
ancora seggi da
assegnare alla lista, l'Ufficio
centrale nazionale,
previa apposita
comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
individua la
circoscrizione in cui la lista abbia la
maggiore parte
decimale del
quoziente non utilizzata e
procede a sua
volta ad
apposita comunicazione all'Ufficio
centrale circoscrizionale
competente. L'Ufficio
centrale circoscrizionale provvede
all'assegnazione dei
seggi ai sensi del comma 2. Qualora
al termine
delle operazioni di
cui ai precedenti periodi residuino ancora
seggi
da assegnare
alla lista, questi
le sono attribuiti
nelle altre
circoscrizioni
in cui
la stessa lista
abbia la maggiore
parte
decimale del
quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo l'ordine
decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui
al comma 4 residuino
ancora seggi da
assegnare ad una lista in un collegio
plurinominale,
questi sono
attribuiti, nell'ambito del
collegio plurinominale
originario, alla
lista facente parte della medesima coalizione
della
lista deficitaria che
abbia la maggiore parte decimale del
quoziente
non utilizzata,
procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le
liste con la parte
decimale del quoziente non utilizzata, si
procede
con le liste facenti
parte della medesima
coalizione, sulla base
delle parti decimali
del quoziente gia' utilizzate, secondo
l'ordine
decrescente. Qualora
al termine delle operazioni di
cui al primo
periodo residuino
ancora seggi da assegnare alla lista,
questi sono
attribuiti alle liste
facenti parte della medesima
coalizione negli
altri collegi
plurinominali della circoscrizione, partendo da
quello
in cui la coalizione
abbia la maggiore parte decimale
del quoziente
non utilizzata
e procedendo secondo
quanto previsto dal
primo
periodo; si procede
successivamente nei collegi plurinominali in
cui
la coalizione abbia
la maggiore parte decimale del
quoziente gia'
utilizzata, secondo
l'ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui
al comma 5 residuino
ancora seggi da
assegnare ad una lista, questi sono
attribuiti ai
candidati della lista
nei collegi uninominali non
proclamati eletti
nelle altre
circoscrizioni, secondo la
graduatoria di cui
all'articolo 77,
comma 1, lettera h). A tale fine si procede
con le
modalita' previste
dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui
al comma 6 residuino
ancora seggi da
assegnare ad una lista, questi sono
attribuiti alle
liste facenti parte
della medesima coalizione della lista deficitaria
nelle altre
circoscrizioni. A tale fine si procede con
le modalita'
previste dai commi 4
e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai
precedenti commi, in
caso di parita' della
parte decimale del
quoziente, si procede
mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione
effettuata ai sensi
del presente
articolo il
presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia
attestato ai deputati
proclamati e ne da'
immediata notizia alla
segreteria generale
della Camera dei deputati nonche' alle
singole
prefetture-uffici territoriali
del Governo, che la portano
a
conoscenza del
pubblico».
29. All'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in piu' collegi
plurinominali e' proclamato
nel collegio nel
quale la lista cui appartiene ha ottenuto la
minore
cifra elettorale
percentuale di collegio
plurinominale, determinata
ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il deputato eletto in un collegio
uninominale e in uno o
piu' collegi
plurinominali si intende
eletto nel collegio
uninominale».
30. All'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo
le parole: «anche
sopravvenuta,» sono
inserite le seguenti:
«in un collegio plurinominale» e le parole:
«non eletto che abbia
ottenuto il maggior numero di preferenze»
sono
sostituite dalle
seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di
presentazione»;
b) al comma 2, le parole: «e 4» sono
sostituite dalle seguenti:
«, 4 e 5»;
c) al
comma 3, le
parole: «dei collegi
uninominali delle
circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto
Adige/Südtirol» sono
sostituite dalle seguenti: «attribuito
in un
collegio
uninominale»;
d) il comma 3-bis e' abrogato.
31. La rubrica del titolo VI
del decreto del
Presidente della
Repubblica n.
361 del 1957
e' sostituita dalla
seguente:
«Disposizioni
speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste».
32. All'articolo 92 del decreto del Presidente
della Repubblica n.
361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis)
sono abrogati;
b) al primo comma, il numero 4) e'
sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata
a cura del Ministero
dell'interno secondo
il modello previsto dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo
1980, n. 70»;
c) il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«L'elettore, per votare, traccia un segno con
la matita copiativa
sul contrassegno
del candidato da
lui prescelto o
comunque nel
rettangolo che lo
contiene. Una scheda valida rappresenta
un voto
individuale».
33. L'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:
«Art.
93. - 1.
Il Tribunale di
Aosta, costituito ai
sensi
dell'articolo 13, con
l'intervento di tre magistrati, ha le
funzioni
di Ufficio centrale
elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior
numero di voti
validi.
3. In caso di
parita' e' proclamato
eletto il candidato
piu'
giovane di eta'».
34. Gli
articoli 93-bis, 93-ter
e 93-quater del
decreto del
Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al
decreto del Presidente
della Repubblica n.
361 del 1957 sono sostituite dalle
tabelle A,
A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla
presente legge.
Art. 2
Modifiche al sistema di elezione
del Senato
della Repubblica
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi
recanti norme per
l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n.
533, di seguito denominato «decreto
legislativo
20 dicembre 1993, n.
533», il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2.
Il territorio nazionale,
con eccezione della
Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste
e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e'
suddiviso in 109
collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni
regionali. Nella
regione Molise e'
costituito un collegio
uninominale. I
restanti collegi uninominali
sono ripartiti nelle
altre regioni
proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali
collegi uninominali
risulta eletto il candidato che ha
riportato il
maggior numero di
voti validi.
2-bis.
Per la assegnazione degli
altri seggi ciascuna
circoscrizione regionale
e' ripartita in
collegi plurinominali
costituiti, di norma,
dall'aggregazione del territorio
di collegi
uninominali contigui
e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,
di
norma, un numero di
seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L'assegnazione dei
seggi alle liste e alle coalizioni
di liste nei
collegi plurinominali
si effettua con metodo proporzionale, ai
sensi
dell'articolo 17.
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente
della Repubblica di
cui al comma 1, sulla
base dei risultati
dell'ultimo censimento
generale della
popolazione, riportati dalla
piu' recente
pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di
statistica, e'
determinato il numero
complessivo di seggi da attribuire in
ciascuna
circoscrizione
regionale nei collegi plurinominali, compresi i
seggi
spettanti ai collegi
uninominali».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 20 dicembre
1993, n. 533,
sono aggiunte, in
fine, le seguenti
parole: «,
suddivise in collegi
uninominali e in collegi plurinominali».
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La presentazione delle liste di candidati
per l'attribuzione
dei seggi nei collegi
plurinominali, con l'indicazione dei
candidati
della lista
nei collegi uninominali
compresi nel collegio
plurinominale, e'
disciplinata dalle disposizioni contenute
nell'articolo 18-bis
del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. In ogni collegio plurinominale ciascuna
lista, all'atto della
presentazione, e'
composta da un
elenco di candidati
presentati
secondo un ordine
numerico. Il numero dei candidati non
puo' essere
inferiore alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore,
dei
seggi assegnati al
collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al numero dei seggi
assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso
il numero dei
candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore
a quattro; nei
collegi plurinominali in cui e'
assegnato un solo
seggio, la lista e'
composta da un
solo candidato. A
pena di
inammissibilita',
nella successione interna delle liste
nei collegi
plurinominali, i
candidati sono collocati secondo un ordine alternato
di genere.
4-bis. Nel complesso delle candidature presentate
da ogni lista o
coalizione di liste
nei collegi uninominali della regione,
nessuno
dei due generi puo'
essere rappresentato in misura
superiore al 60
per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso
delle liste nei collegi
plurinominali presentate da ciascuna lista
a
livello regionale,
nessuno dei due generi puo' essere rappresentato
nella posizione di
capolista in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita'
piu' prossima. L'Ufficio
elettorale
regionale assicura il
rispetto di quanto previsto dal presente comma,
in sede di verifica
dei requisiti di
cui all'articolo 22,
primo
comma, numeri 3), 4)
e 5), del testo unico delle leggi recanti
norme
per la elezione della
Camera dei deputati, di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 11 del decreto
legislativo 20 dicembre
1993, n.
533, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio
da effettuarsi alla
presenza dei delegati
di lista, il numero d'ordine da
assegnare, in
tutti i collegi
plurinominali della circoscrizione regionale,
alle
coalizioni e alle
liste non collegate e ai relativi
contrassegni di
lista, nonche', per
ciascuna coalizione, l'ordine dei
contrassegni
delle liste
della coalizione. I
contrassegni di ciascuna
lista,
unitamente ai nominativi
dei candidati, nell'ordine
numerico di
presentazione, e ai
nominativi dei candidati nei collegi uninominali,
sono riportati sulle
schede di votazione e
sui manifesti secondo
l'ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente e
sono fornite a cura del
Ministero dell'interno,
con l'osservanza delle
norme di cui
all'articolo 31 del
testo unico delle leggi recanti
norme per la
elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361. Le
schede hanno le
caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate al presente
testo unico».
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal
seguente:
«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che
sia avvicinato da
alcuno,
esprime il voto
tracciando con la matita
sulla scheda un
segno,
comunque apposto, sul
rettangolo contenente il
contrassegno della
lista e i nominativi
dei candidati nel collegio
plurinominale. Il
voto e' valido a
favore della lista e
ai fini dell'elezione
del
candidato nel
collegio uninominale.
2. Nei casi in cui il
segno sia tracciato
solo sul nome
del
candidato nel
collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu'
liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della
coalizione in proporzione ai
voti ottenuti da
ciascuna nel collegio
uninominale.
3. Si applica quanto previsto dagli articoli
59 e 59-bis del testo
unico delle leggi
recanti norme per la elezione
della Camera dei
deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo
1957, n. 361».
6. Alla rubrica del titolo VI del decreto
legislativo 20 dicembre
1993, n. 533,
sono aggiunte, in
fine, le seguenti
parole: «e
dell'Ufficio
elettorale centrale nazionale».
7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dai
seguenti:
«Art.
16. - 1.
L'Ufficio elettorale regionale,
compiute le
operazioni previste
dall'articolo 76 del testo
unico delle leggi
recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati,
di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361,
facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o piu'
esperti
scelti dal
presidente:
a) determina la cifra elettorale
individuale di ciascun candidato
nei collegi
uninominali; tale cifra e' data dalla
somma dei voti
validi conseguiti dal
candidato nelle singole sezioni elettorali
del
collegio uninominale
in conformita' ai risultati accertati;
b) proclama eletto in ciascun collegio
uninominale il candidato
che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il
candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra
elettorale di collegio
uninominale di
ciascuna lista. Tale
cifra e'
data dalla somma
dei voti validi
conseguiti dalla
lista stessa nelle singole sezioni elettorali
del
collegio uninominale
e dei voti espressi a favore dei soli
candidati
nei collegi
uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 14,
comma 2, secondo periodo, attribuiti
alla lista a
seguito delle
seguenti operazioni: l'ufficio
divide il totale
dei
voti validi conseguiti
da tutte le
liste della coalizione
nel
collegio uninominale
per il numero dei voti espressi a
favore dei
soli candidati nei
collegi uninominali, ottenendo il quoziente
di
ripartizione. Divide
poi il totale dei voti
validi conseguiti da
ciascuna lista per
tale quoziente. La parte
intera del quoziente
cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste
per le quali queste ultime
divisioni abbiano
dato i
maggiori resti, secondo
l'ordine decrescente dei
resti
medesimi. Nella
ripartizione dei voti espressi in favore
dei soli
candidati nei
collegi uninominali collegati
a piu' liste
in
coalizione, l'ufficio
esclude dal computo i voti espressi
in favore
della lista
rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute
nei collegi
uninominali dove questa
abbia presentato proprie
candidature ai sensi
dell'articolo 18-bis, comma 1-bis,
del testo
unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo
1957, n. 361;
d) determina la cifra elettorale di
collegio plurinominale di
ciascuna lista. Tale
cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio
uninominale di ciascuna lista;
e)
determina la cifra
elettorale percentuale di
collegio
plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data
dal quoziente
risultante dalla
divisione della cifra
elettorale di collegio
plurinominale di
ciascuna lista per il totale dei voti
validi del
rispettivo collegio
plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale regionale
di ciascuna lista.
Tale cifra e' data
dalla somma delle cifre elettorali
di collegio
plurinominale della
lista stessa;
g) determina la cifra elettorale
percentuale di ciascun candidato
nel collegio
uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla divisione
della cifra elettorale
individuale di ciascun
candidato per il
totale dei voti
validi del rispettivo
collegio
uninominale,
moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria
dei candidati
nei collegi
uninominali della regione
non proclamati eletti,
disponendoli nell'ordine
delle rispettive cifre
elettorali
individuali
percentuali. A parita' di cifre individuali
percentuali,
prevale il piu'
giovane di eta'.
In caso di
collegamento dei
candidati con piu'
liste, i candidati entrano
a far parte
della
graduatoria relativa
a ciascuna delle
liste con cui
e' stato
dichiarato il
collegamento;
i) determina il totale dei voti validi
della regione. Tale totale
e' dato dalla somma
delle cifre elettorali regionali
di tutte le
liste;
l) comunica all'Ufficio elettorale
centrale nazionale di cui
all'articolo 12 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, a
mezzo di estratto
del
verbale, la cifra
elettorale regionale di ciascuna lista
nonche' il
totale dei voti
validi della regione.
«Art.
16-bis. - 1.
L'Ufficio elettorale centrale
nazionale,
ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti
gli Uffici elettorali
regionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno,
da uno o
piu' esperti scelti
dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista.
Tale cifra e'
data dalla somma
delle cifre elettorali
regionali
conseguite nelle
singole regioni dalle
liste aventi il
medesimo
contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti
validi. Esso e'
dato
dalla somma delle
cifre elettorali regionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale
di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra
e' data
dalla somma delle
cifre elettorali
nazionali delle
liste collegate tra
loro in coalizione.
Non
concorrono alla
determinazione della cifra
elettorale nazionale di
coalizione i voti
espressi a favore delle liste collegate che abbiano
conseguito sul piano
nazionale un numero di voti
validi inferiore
all'1 per cento del
totale, tranne il caso in cui tali liste
abbiano
conseguito almeno in
una regione un numero di voti validi pari almeno
al 20 per cento
dei voti
validi espressi nella
regione medesima
ovvero, per
le liste collegate
rappresentative di minoranze
linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in
una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le
relative norme di
attuazione prevedano
una particolare tutela
di tali minoranze
linguistiche, i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi uninominali
della circoscrizione regionale
ai sensi
dell'articolo 16;
d) determina la cifra elettorale regionale
di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra
e' data
dalla somma delle
cifre elettorali
regionali delle liste
collegate tra loro in coalizione, individuate
ai sensi dell'ultimo
periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che
abbiano conseguito sul
piano
nazionale almeno il
10 per cento dei voti
validi espressi e che
comprendano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi
ovvero una
lista collegata che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti
validi espressi
almeno in una regione ovvero
una lista collegata
rappresentativa di
minoranze linguistiche riconosciute,
presentata
esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale, il cui statuto o
le relative norme di
attuazione prevedano una particolare
tutela di
tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano
stati proclamati
eletti in
almeno due collegi
uninominali della circoscrizione
regionale ai sensi
dell'articolo 16;
2) le singole liste non collegate, o collegate
in coalizioni
che non abbiano
raggiunto la percentuale di cui al numero
1), che
abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, e le
singole liste non collegate, o
collegate in
coalizioni che non
abbiano raggiunto la percentuale di cui al
numero
1), che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi
espressi almeno in
una regione, nonche' le liste non
collegate, o
collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la
percentuale di
cui al
numero 1), rappresentative di
minoranze linguistiche
riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le relative norme di
attuazione prevedano
una particolare
tutela di tali
minoranze linguistiche, i cui
candidati siano
stati proclamati eletti
in almeno due
collegi
uninominali della
circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;
f) comunica agli Uffici elettorali
regionali, a mezzo di estratto
del verbale, l'elenco
delle liste e
delle coalizioni di
liste
individuate ai sensi
della lettera e), numeri 1) e 2)».
8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal
seguente:
«Art.
17. - 1.
L'Ufficio elettorale regionale
procede
all'assegnazione dei
seggi spettanti nei collegi plurinominali
della
regione alle liste
singole e alle coalizioni di liste
individuate
dall'Ufficio
elettorale centrale nazionale ai
sensi dell'articolo
16-bis, comma 1,
lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di
cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera f). A tale
fine l'Ufficio
procede alle seguenti
operazioni:
a) divide
il totale delle
cifre elettorali regionali
delle
coalizioni di liste
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e),
numero 1), e delle
singole liste che abbiano conseguito
sul piano
nazionale almeno il 3
per cento dei
voti validi espressi
o che
abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi
nella regione e
delle singole liste
rappresentative di minoranze
linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in
una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le
relative norme di
attuazione prevedano
una particolare tutela
di tali minoranze
linguistiche, i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi
uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per
il numero di seggi
da attribuire nei
collegi plurinominali della
regione, ottenendo
cosi' il quoziente
elettorale regionale.
Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto
dell'eventuale parte
frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra
elettorale regionale
di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per
tale quoziente.
La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero
dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione
di liste o
singola
lista. I seggi
che rimangono ancora
da attribuire sono
rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste
o singole liste
per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e,
in caso di
parita' di resti,
a quelle che
hanno conseguito la
maggiore cifra
elettorale regionale; a parita' di
quest'ultima si
procede a sorteggio;
b) procede, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto
dei
seggi fra
le liste collegate
ammesse al riparto
che abbiano
conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi
espressi, nonche'
fra le
liste collegate che
abbiano conseguito
almeno il 20 per cento
dei voti validi
espressi nella regione,
nonche' fra
le liste collegate
rappresentative di minoranze
linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in
una regione
ad autonomia
speciale il cui
statuto o le
relative norme di
attuazione prevedano
una particolare tutela
di tali minoranze
linguistiche, i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi
uninominali della regione ai sensi
dell'articolo 16. A
tale fine, divide la
somma delle cifre elettorali delle liste ammesse
al riparto per il
numero di seggi individuato ai sensi della
lettera
a). Nell'effettuare
tale divisione non tiene
conto dell'eventuale
parte frazionaria del
quoziente cosi' ottenuto. Divide poi
la cifra
elettorale regionale
di ciascuna lista ammessa al
riparto per tale
quoziente. La parte
intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta
il numero dei seggi
da assegnare a
ciascuna lista. I
seggi che
rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati
alle
liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori
resti e, in caso
di parita' di
resti, alle liste
che abbiano
conseguito la
maggiore cifra elettorale
regionale; a parita'
di
quest'ultima si
procede a sorteggio;
c) nelle regioni ripartite in piu' collegi
plurinominali, procede
quindi alla
distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi
assegnati alle liste.
A tale fine, per ciascun collegio plurinominale
divide la somma delle
cifre elettorali di collegio delle
liste alle
quali devono essere
assegnati seggi per
il numero dei
seggi da
attribuire nel collegio
plurinominale, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale di
collegio. Nell'effettuare tale
divisione non tiene
conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto.
Divide poi la cifra
elettorale di collegio di ciascuna lista per il
quoziente elettorale
di collegio, ottenendo cosi' il
quoziente di
attribuzione. La
parte intera del
quoziente di attribuzione
rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I
seggi che
rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente
assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni hanno
dato
le maggiori parti
decimali e, in caso di parita',
alle liste che
hanno conseguito la
maggiore cifra elettorale di collegio; a
parita'
di quest'ultima si
procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione
di
cui al
periodo precedente le
liste alle quali
e' stato gia'
attribuito il numero
di seggi ad esse
assegnato a seguito
delle
operazioni di cui
alle lettere a) e b).
Successivamente l'ufficio
accerta se
il numero dei
seggi assegnati in
tutti i collegi
plurinominali a
ciascuna lista corrisponda
al numero di
seggi
determinato ai
sensi delle lettere
a) e b).
In caso negativo,
determina la lista
che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a
parita' di essi, la
lista che tra
queste ha ottenuto
il seggio
eccedentario con la
minore parte decimale
del quoziente; sottrae
quindi il seggio a
tale lista nel collegio in cui e'
stato ottenuto
con la minore parte
decimale dei quozienti
di attribuzione e lo
assegna alla lista
deficitaria che ha il maggior
numero di seggi
deficitari e, a
parita' di essi, alla lista che tra
queste ha la
maggiore parte
decimale del quoziente
che non ha dato luogo
all'assegnazione di
seggio; il seggio
e' assegnato alla
lista
deficitaria nel
collegio plurinominale in cui essa ha
la maggiore
parte decimale del
quoziente di attribuzione non
utilizzata; ripete
quindi, in
successione, tali operazioni sino alla
assegnazione di
tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie».
9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n.
533, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Al termine delle
operazioni di cui agli articoli
precedenti, l'Ufficio
elettorale regionale proclama eletti in ciascun
collegio
plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista
ha diritto, i
candidati compresi nella lista del collegio,
secondo
l'ordine di
presentazione.
2. Qualora
una lista abbia
esaurito il numero
dei candidati
presentati in un
collegio plurinominale e non sia quindi
possibile
attribuire tutti i
seggi a
essa spettanti in
quel collegio, si
applica l'articolo 84
del testo unico delle leggi recanti
norme per
la elezione della
Camera dei deputati,
di cui al
decreto del
Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
ad eccezione di
quanto previsto dai
commi 4, 6 e 7.
3. Nel caso di elezione in piu' collegi si
applica quanto previsto
dall'articolo 85 del
testo unico delle leggi recanti norme
per la
elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361».
10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal
seguente:
«Art. 19. - 1. Nel caso in cui rimanga
vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta,
un seggio in un collegio uninominale
si procede
ad elezioni
suppletive per cui si applicano, in
quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo
21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga
vacante per qualsiasi
causa, anche
sopravvenuta, un
seggio in un
collegio plurinominale si
applica
l'articolo 86 del
testo unico delle
leggi recanti norme
per la
elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361».
11. La rubrica del titolo VII del decreto
legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni
speciali
per le
regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
e Trentino-Alto
Adige/Südtirol».
12. All'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, la
lettera b) e' abrogata.
13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n.
533, e' abrogato.
14. All'articolo 21-ter del decreto
legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, il comma 7 e'
abrogato.
15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo
20 dicembre
1993, n. 533, sono
sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato
4 alla presente legge.
Art. 3
Delega al Governo per
la determinazione dei collegi uninominali e dei
collegi plurinominali
1. Per l'elezione della Camera dei deputati,
il Governo e' delegato
ad adottare, entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, un
decreto legislativo per la determinazione dei
collegi uninominali
e dei collegi
plurinominali nell'ambito di
ciascuna
circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita
dalla
presente legge, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto
stabilito per la
circoscrizione Valle
d'Aosta/Vallee
d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del
territorio
nazionale per
l'elezione della Camera dei
deputati sono costituiti
231 collegi
uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e
Molise sono costituiti, rispettivamente, sei
e due
collegi uninominali
come territorialmente definiti
dal decreto
legislativo 20
dicembre 1993, n. 535,
recante determinazione dei
collegi uninominali
del Senato della
Repubblica; tra le
altre
circoscrizioni
del territorio nazionale,
di cui alla
tabella A
allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957,
come sostituita dalla
presente legge, i
collegi uninominali sono
ripartiti in
numero proporzionale alla
rispettiva popolazione
determinata sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento
generale
della popolazione,
come riportati dalla piu' recente
pubblicazione
ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica;
b)
con esclusione della
circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, in
ciascuna delle altre
circoscrizioni del territorio
nazionale sono
costituiti collegi plurinominali formati
dall'aggregazione di
collegi uninominali contigui;
il numero dei
collegi plurinominali
costituiti in ciascuna
circoscrizione e il
territorio di
ciascuno di essi sono
determinati in modo
che in
ciascun collegio
plurinominale, sulla base
della popolazione
residente calcolata
ai sensi della lettera a),
sia assegnato un
numero di seggi determinato
dalla somma del
numero dei collegi
uninominali che lo
costituiscono e di un ulteriore numero
di seggi,
di norma, non
inferiore a tre e non superiore a otto,
in modo tale
che tendenzialmente risulti
minimo il numero di collegi plurinominali
nei quali e'
assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
al Molise
e' assegnato un
seggio da attribuire
con metodo
proporzionale ai
sensi degli articoli 83 e 83-bis del
decreto del
Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957. Ciascun
collegio
uninominale della
circoscrizione e' compreso
in un collegio
plurinominale. Nelle
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol,
Umbria, Molise
e Basilicata e'
costituito un unico
collegio
plurinominale comprensivo
di tutti i
collegi uninominali della
circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio
uninominale e di
ciascun
collegio
plurinominale puo' scostarsi dalla media della
popolazione,
rispettivamente, dei
collegi uninominali e dei collegi
plurinominali
della circoscrizione
di non oltre il 20 per cento in eccesso
o in
difetto;
d) nella formazione dei collegi
uninominali e nella
formazione
dei collegi
plurinominali sono garantite
la coerenza del
bacino
territoriale di
ciascun collegio, tenendo altresi' conto delle unita'
amministrative
su cui
insistono e, ove
necessario, dei sistemi
locali, e,
di norma, la
sua omogeneita' sotto
gli aspetti
economico-sociale e
delle caratteristiche storico-culturali,
nonche'
la continuita' del
territorio di ciascun collegio, salvo il
caso in
cui il
territorio stesso comprenda
porzioni insulari. I
collegi
uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere
il territorio
comunale, salvo il caso dei comuni
che, per le
loro
dimensioni
demografiche, comprendano al loro
interno piu' collegi.
Nelle zone in cui
siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
la delimitazione dei
collegi, anche in deroga ai principi
e criteri
direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza
di agevolare la
loro inclusione nel
minor numero possibile
di
collegi. Fermi
restando i principi e criteri direttivi
previsti per
la determinazione
dei collegi plurinominali, nelle
circoscrizioni
nelle quali il
numero dei collegi
uninominali e' pari
a quello
previsto dal citato
decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione
dei collegi
uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove
possibile, le
delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto
legislativo n. 535
del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia
uno dei collegi
uninominali e'
costituito in modo
da favorire l'accesso
alla
rappresentanza dei
candidati che siano espressione della
minoranza
linguistica slovena,
ai sensi dell'articolo
26 della legge
23
febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo e' delegato a determinare,
con il
medesimo decreto
legislativo di cui al
comma 1, i collegi uninominali
e i collegi
plurinominali ai
fini dell'elezione del
Senato della Repubblica,
nell'ambito di
ciascuna regione, sulla base dei seguenti
principi e
criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto
stabilito per le
circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti
regioni del
territorio nazionale per l'elezione
del Senato della
Repubblica sono
costituiti 109 collegi uninominali.
Il territorio
della regione Molise
e' costituito in un unico collegio
uninominale.
Nelle altre regioni i
collegi uninominali sono ripartiti in
numero
proporzionale alla
rispettiva popolazione determinata sulla base
dei
risultati dell'ultimo
censimento generale della
popolazione, come
riportati dalla piu'
recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto
nazionale di
statistica;
b) con esclusione delle regioni
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,
Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna
delle restanti
regioni sono
costituiti collegi plurinominali formati
dall'aggregazione di
collegi uninominali contigui;
il numero dei
collegi plurinominali
costituiti in ciascuna regione e il
territorio
di ciascuno di essi
sono determinati in modo che in ciascun
collegio
plurinominale, sulla
base della popolazione residente calcolata
ai
sensi della lettera
a), sia assegnato un numero di seggi
determinato
dalla somma del
numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e
di un ulteriore
numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non
superiore a otto, in
modo tale che tendenzialmente risulti minimo
il
numero dei collegi
plurinominali nei quali e' assegnato un numero
di
seggi inferiore al
valore medio. Ciascun collegio
uninominale della
regione e' compreso
in un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio
uninominale e di
ciascun
collegio
plurinominale puo' scostarsi dalla media della
popolazione,
rispettivamente, dei
collegi uninominali e dei collegi
plurinominali
della circoscrizione
di non oltre il 20 per cento in eccesso
o in
difetto;
d) nella formazione dei collegi
uninominali e nella
formazione
dei collegi
plurinominali sono garantite
la coerenza del
bacino
territoriale di
ciascun collegio e, di norma,
la sua omogeneita'
sotto gli
aspetti economico-sociale e
delle caratteristiche
storico-culturali,
nonche' la continuita' del territorio
di ciascun
collegio, salvo il
caso in cui il territorio
stesso comprenda
porzioni insulari. I
collegi uninominali e i collegi plurinominali,
di norma, non possono
dividere il territorio comunale, salvo il
caso
dei comuni che, per
le loro dimensioni demografiche,
comprendano al
loro interno piu'
collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche
riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in
deroga ai principi e
criteri direttivi di cui al presente comma, deve
tenere conto
dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor
numero possibile di
collegi;
e)
nella regione Friuli
Venezia Giulia uno
dei collegi
uninominali e'
costituito in modo
da favorire l'accesso
alla
rappresentanza dei
candidati che siano espressione della
minoranza
linguistica slovena,
ai sensi dell'articolo
26 della legge
23
febbraio 2001, n. 38.
3.
Ai fini della
predisposizione dello schema
del decreto
legislativo di cui ai
commi 1 e 2, il
Governo si avvale
di una
commissione composta
dal presidente dell'Istituto
nazionale di
statistica, che la presiede,
e da dieci esperti in materia attinente
ai compiti che la
commissione e' chiamata a svolgere, senza
nuovi o
maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di
cui ai
commi 1 e
2 e'
trasmesso alle Camere
per l'espressione dei pareri delle
Commissioni
parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano
nel termine
di quindici giorni
dalla data di trasmissione. Qualora
il decreto
legislativo non sia
conforme al parere
parlamentare, il Governo,
contemporaneamente
alla pubblicazione del decreto, deve inviare
alle
Camere una relazione
contenente adeguata motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere
di cui al comma 4 nel
termine previsto,
il decreto legislativo
puo' comunque essere
emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale
la composizione della
commissione
nominata ai sensi
del comma 3.
La commissione, in
relazione alle
risultanze del censimento generale della
popolazione,
formula indicazioni
per la revisione dei collegi
uninominali e dei
collegi
plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo,
e ne riferisce al
Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e
dei collegi
plurinominali il Governo presenta
un disegno di
legge
alle Camere.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente
legge, con decreto
del Ministro dell'interno, di
concerto con il
Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli
affari regionali,
sono definite le modalita' per
consentire in via
sperimentale la
raccolta con modalita' digitale delle
sottoscrizioni
necessarie per la
presentazione delle candidature e
delle liste in
occasione di
consultazioni elettorali, anche attraverso
l'utilizzo
della firma digitale
e della firma elettronica
qualificata. Sullo
schema del
decreto e' acquisito
il parere delle
competenti
Commissioni parlamentari,
che si esprimono
nel termine di
quarantacinque giorni.
Art. 4
Elezioni trasparenti
1.
In apposita sezione
del sito internet
del Ministero
dell'interno,
denominata «Elezioni trasparenti», entro
dieci giorni
dalla scadenza del
termine per il deposito dei
contrassegni di cui
all'articolo 15, primo
comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957 e
di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito,
movimento
e gruppo politico
organizzato che ha
presentato le liste
sono
pubblicati in maniera
facilmente accessibile:
a) il contrassegno depositato, con
l'indicazione del soggetto che
ha conferito il
mandato per il deposito ai sensi dell'articolo
15,
primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del
1957;
b) lo statuto ovvero la dichiarazione di
trasparenza, depositati
ai sensi
dell'articolo 14, primo comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica n.
361 del 1957, come modificato
dall'articolo 1
della presente legge;
c) il programma elettorale con il nome
e cognome della
persona
indicata come
capo della forza
politica, depositato ai
sensi
dell'articolo 14-bis,
comma 3,
del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 361 del
1957, come sostituito dall'articolo
1 della
presente legge.
2. Nella medesima sezione di cui al comma 1
sono pubblicate, entro
dieci giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle
liste
dei candidati,
per ciascun partito,
movimento e gruppo
politico
organizzato, le liste di candidati presentate per
ciascun collegio.
Art. 5
Clausola di invarianza
finanziaria
1. All'attuazione delle
disposizioni della presente
legge si
provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni transitorie. Entrata
in vigore
1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6
maggio 2015, n. 52, dopo
le parole: «e
successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti:
«per la Camera dei deputati
e per il Senato della Repubblica,»
e le
parole: «1° gennaio
2014» sono sostituite dalle seguenti: «15
aprile
2017».
2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole:
«entro i dieci giorni
successivi alla data
di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali»
sono sostituite dalle
seguenti: «entro il
trentaduesimo giorno
antecedente la data
di svolgimento della
consultazione elettorale»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) gli elettori residenti in Italia
possono essere candidati in
una sola ripartizione
della circoscrizione Estero;
gli elettori
residenti all'estero
possono essere candidati solo nella ripartizione
di residenza della
circoscrizione Estero;»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«4-bis. Gli elettori che ricoprono o che
hanno ricoperto nei cinque
anni precedenti la
data delle elezioni cariche di Governo
o cariche
politiche elettive a
qualsiasi livello o incarichi nella magistratura
o nelle Forze armate
in uno Stato estero non possono essere candidati
per le elezioni
della Camera dei
deputati o del
Senato della
Repubblica nella
circoscrizione Estero».
3. Per le prime elezioni successive alla data
di entrata in vigore
della presente
legge il numero
delle sottoscrizioni per
la
presentazione di
candidature per l'elezione
della Camera dei
deputati, di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto
del
Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come modificato
dalla
presente legge, e'
ridotto alla meta'.
4. Per le prime elezioni successive alla data
di entrata in vigore
della presente
legge il numero
delle sottoscrizioni per
la
presentazione di
candidature per l'elezione
del Senato della
Repubblica, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, come
modificato dalla presente legge, e'
ridotto alla
meta' per le liste
che presentano candidati nei collegi plurinominali
in tutte le
circoscrizioni regionali.
5. Ai fini di cui al comma 4, i
rappresentanti di cui all'articolo
17 del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957
presentano alla
cancelleria della corte d'appello o del tribunale del
capoluogo della
regione, entro quarantotto ore dalla
presentazione
delle liste, la
documentazione comprovante
l'avvenuta presentazione
delle liste in tutte
le circoscrizioni regionali.
6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21
marzo 1990, n. 53, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
primo periodo, le
parole: «i sindaci,
gli assessori
comunali e
provinciali» sono sostituite dalle
seguenti: «i sindaci
metropolitani, i
sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i
componenti della
conferenza metropolitana»;
b)
al secondo periodo,
dopo le parole:
«i consiglieri
provinciali» sono
inserite le seguenti:
«, i consiglieri
metropolitani».
7. Esclusivamente per le prime elezioni della
Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica successive alla data di entrata in vigore
della presente
legge, sono abilitati
all'autenticazione delle
sottoscrizioni nel
procedimento elettorale i
soggetti indicati
all'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal
presente
articolo, nonche' gli
avvocati abilitati al
patrocinio
davanti alle
giurisdizioni superiori iscritti
all'albo di un
distretto rientrante
nella circoscrizione elettorale.
8. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri,
Presidente del
Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A
(articolo 1, comma 2)
I numeri della seconda colonna
corrispondono a quelli dei collegi
uninominali previsti
dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n.
535, recante
determinazione dei collegi uninominali del Senato della
Repubblica.
=====================================================================
| | | |
Sede dell'Ufficio |
| | | | centrale |
| |
Circoscrizione | | circoscrizionale |
+=====+====================+================+=======================+
| | | Piemonte 1, 2, | |
| | | 3, 4, 5, 6, 7, | |
| 1
| Piemonte 1 |
8, 9 | Torino |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Piemonte 10, 11,| |
| | |12, 13, 14, 15, | |
| 2
| Piemonte 2 |
16, 17 | Torino |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Lombardia 1, 2, | |
| | | 3, 4, 5, 6, 8, | |
| | | 9, 10, 11, 12, | |
| 3 | Lombardia 1 | 13, 14, 15, 16 | Milano |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Lombardia 17, | |
| | |18, 19, 20, 21, | |
| 4
| Lombardia 2 |
34, 35 | Milano |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Lombardia 22, | |
| | |23, 24, 25, 31, | |
| 5
| Lombardia 3 |
32, 33 | Milano |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Lombardia 7, 26,| |
| 6 |
Lombardia 4 | 27, 28, 29, 30
| Milano |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Veneto 1, 2, 3, | |
| 7
| Veneto 1 |
4, 5, 6, 7 | Venezia
|
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Veneto 8, 9, 10,| |
| | |11, 12, 13, 14, | |
| 8
| Veneto 2 |
15, 16, 17 | Venezia |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| |
Friuli Venezia | dell'intera
| |
| 9
| Giulia |
Regione | Trieste |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 10 |
Liguria | Regione
| Genova |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | |
dell'intera | |
| 11 |
Emilia-Romagna | Regione
| Bologna |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 12 |
Toscana | Regione
| Firenze |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 13 |
Umbria | Regione
| Perugia |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |
Territorio | |
| | | dell'intera
| |
| 14 |
Marche | Regione
| Ancona |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Lazio 1, 2, 3, | |
| | | 4, 5, 6, 7, 8, | |
| | | 9, 10, 11, 15, | |
| 15 |
Lazio 1 | 20, 21
| Roma |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Lazio 12, 13, | |
| | |14, 16, 17, 18, | |
| 16 |
Lazio 2 | 19
| Roma |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 17 |
Abruzzo | Regione
| L'Aquila |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 18 |
Molise | Regione
| Campobasso |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Campania 1, 2, | |
| | | 3, 4, 5, 6, 7, | |
| 19 |
Campania 1 |8, 9, 10, 11,
12| Napoli |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Campania 13, 14,| |
| | |15, 16, 17, 18, | |
| 20 |
Campania 2 | 19, 20, 21, 22
| Napoli |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 21 |
Puglia | Regione
| Bari |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| |
| Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 22 |
Basilicata | Regione
| Potenza |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 23 |
Calabria | Regione
| Catanzaro |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Sicilia 1, 2, 3,| |
| | | 4, 5, 6, 7, 8, | |
| 24 |
Sicilia 1 | 9, 10
| Palermo |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | |Sicilia 11, 12, | |
| | |13, 14, 15, 16, | |
| 25 |
Sicilia 2 | 17, 18, 19, 20
| Palermo |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 26 |
Sardegna | Regione
| Cagliari |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 27 | Valle
d'Aosta | Regione
| Aosta |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
| | | Territorio
| |
| | | dell'intera
| |
| 28 |Trentino-Alto Adige | Regione
| Trento |
+-----+--------------------+----------------+-----------------------+
».
Allegato 2
(articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)
I
nomi del collegi
uninominali riportati sulla
destra
corrispondono ai nomi
dei collegi uninominali definiti dal
decreto
legislativo 20
dicembre 1993, n. 535,
recante determinazione dei
collegi uninominali
del Senato della Repubblica.
Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA
1 - Trentino-Alto
Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA
2 - Trentino-Alto
Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA
3 - Trentino-Alto
Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA
4 - Trentino-Alto
Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA
5 - Trentino-Alto
Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA
6 - Trentino-Alto
Adige/Südtirol 6
Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1 - Molise 1
MOLISE
CAMERA 2 - Molise 2».
Allegato 3
(articolo 1, commi 18 e 35)
«Tabella
A-bis
(articolo 31, comma 1)
Parte di provvedimento in formato
grafico
Allegato 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
«Tabella A
(articolo 11, comma 3)
Parte di provvedimento in formato
grafico