mercoledì 14 giugno 2017

Il patto a quattro abortito


Il testo della Riforma approvato dalla I Commissione della Camera con i voti PD-FI-LN-M5S e discusso in Aula il 6-7 giugno 2017
    (tratto dal sito della Camera)

08/06/2017
La discussione sulle linee generali sul testo di riforma del sistema elettorale, approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente,  si è svolta in Assemblea nella giornata di lunedì 5 giugno 2017. Nella seduta dell'8 giugno 2017, dopo l'approvazione, con votazione segreta, degli identici emendamenti 1.512 Fraccaro e 1.535 Biancofiore, volti a superare la disciplina speciale per il Trentino Alto-Adige, prevista nel testo approvato dalla Commissione, è stato richiesto il rinvio in Commissione del provvedimento su cui l'Assemblea ha deliberato favorevolmente.

Il testo che approvato dalla I Commissione nella seduta del 5 giugno 2017 definisce un sistema elettorale proporzionale in cui il territorio nazionale è articolato, per quanto riguarda la Camera, in 28 circoscrizioni e in 225 collegi uninominali e, per quanto riguarda il Senato, nelle 20 regioni e in 112 collegi uninominali. I collegi allegati al DPR 361/1957 e al D.Lgs. 533/1993 corrispondono – per la Camera - ai collegi definiti dalla legge Mattarella per il Senato (D.Lgs. 535 del 1993) e – per il Senato – all'accorpamento dei collegi della Camera, come rideterminati in base al testo.
Alla Camera l'attribuzione dei seggi alle liste avviene a livello nazionale in ragione proporzionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella circoscrizione (cd. soglia di sbarramento).
Per il Senato, l'assegnazione dei seggi avviene invece a livello regionale, anche in tal caso con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Sono ammesse al riparto dei seggi: le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi nonché le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi.
I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono quindi attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali: nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista in base a tale riparto sono proclamati eletti, per ogni circoscrizione, dapprima i candidati che sono risultati "primi del collegio", secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo l'ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali.
Sono dettate norme per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature delle liste circoscrizionali sia nei collegi uninominali.
Una disciplina specifica è mantenuta per i seggi attributi nelle circoscrizioni Estero e nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

Si ricorda che nel corso della legislatura, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 cui è seguita l'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 52/2015 che ha disciplinato un nuovo sistema elettorale per la Camera dei deputati. Tale legge non è intervenuta sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il referendum del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.  Per l'elezione del Senato della Repubblica trovano dunque attualmente applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 533/1993, Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come risultanti a seguito della richiamata sentenza n. 1 del 2014. Da ultimo, sulla disciplina dettata dalla legge 52/2015 è intervenuta la sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017 della Corte costituzionale che ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono "al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione".