Proposta presentata il 1° luglio a Milano, aggiornata al 20 luglio
(proposta di legge di iniziativa popolare in fase di deposito alla Cassazione)
Elezione diretta del sindaco e del consiglio della città metropolitana
Art. 1 Elezione diretta del sindaco metropolitano
Gli elettori dei comuni della città metropolitana eleggono a suffragio universale e diretto il sindaco metropolitano con sistema maggioritario, contestualmente all’elezione del consiglio metropolitano. Ogni elettore riceve una scheda elettorale riportante esclusivamente i nominativi dei candidati sindaci affiancati dal rispettivo contrassegno. È proclamato eletto il candidato sindaco che riporta la maggioranza relativa dei voti. Si procede ad un secondo turno elettorale tra i primi tre candidati più votati se i votanti non raggiungono il 50% degli elettori
Art. 2 Elezione del consiglio metropolitano
Il territorio della città metropolitana è suddiviso in un numero di collegi corrispondente ai quattro quinti, con arrotondamento per difetto, del totale dei consiglieri da eleggere. I collegi, di equivalente dimensione demografica, comprendono preferibilmente comuni e municipalità intere, sono deliberati dalla conferenza metropolitana a maggioranza qualificata dei tre quinti. In caso di inadempienza provvede il prefetto con proprio decreto. Ogni consigliere rappresenta l'intera città metropolitana.
Gli elettori di ogni collegio uninominale ricevono una seconda scheda elettorale riportante esclusivamente i nominativi dei candidati consigliere con relativo contrassegno.
È eletto consigliere al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti nel collegio. Si procede ad un secondo turno tra i primi tre candidati più votati anche se ha votato meno del 50% degli elettori del collegio. L’ufficio elettorale determina i collegi rinviati al secondo turno e i candidati ammessi.
Un quinto dei seggi sono assegnati ai candidati non eletti, in base alla graduatoria decrescente delle percentuali di voti sui votanti riportate nei rispettivi collegi al primo turno.
Art. 3 Indizione delle elezioni
Il sindaco metropolitano 90 giorni prima del voto indice le elezioni, con decreto pubblicato all’albo pretorio della città metropolitana e dei comuni interessati unitamente all’elenco dei collegi uninominali, fissando la data dell’eventuale secondo turno.
Art. 4 Candidature
Sono candidabili a sindaco e consigliere metropolitano tutti gli elettori italiani. La candidatura a sindaco metropolitano è sottoscritta da mille a duemila elettori residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana.
La candidatura a consigliere metropolitano è sottoscritta da duecento a duecentocinquanta elettori del collegio. Le sottoscrizioni sono autenticate secondo le modalità previste per le elezioni comunali, art. 3 legge n. 81 del 1993, anche dal sindaco metropolitano o suo delegato e dai consiglieri metropolitani. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica tramite posta certificata.
Tutte le candidature sono pubblicate sia all’albo pretorio che nell’apposita sezione del sito internet della città metropolitana, unitamente alla documentazione prodotta. Anche gli atti dell’ufficio elettorale sono pubblicati nel medesimo sito internet.
Art. 5 Presentazione candidature
Le candidature sono presentate al competente ufficio elettorale tra il 45° e il 44° giorno antecedente il voto allegando:
certificato del casellario giudiziale, dichiarazione di non avere carichi giudiziari pendenti per reati che possano comportare incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità con la carica elettiva e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, dichiarazione di non essere candidato in altra città metropolitana o provincia, il programma amministrativo che intende realizzare, curriculum vitae, simbolo identificativo da riportare nella scheda elettorale e le sottoscrizioni autenticate. Contro le ammissioni e le esclusioni si applica l’art.129 del codice del processo amministrativo.
Art. 6 Verifica delle candidature. Parità di genere
L’ufficio elettorale verifica le candidature entro due giorni e compone la lista dei candidati sindaco e le liste dei candidati per ogni collegio. Inoltre, verifica tra quanti utilizzano il medesimo simbolo identificativo, che nessuno dei due sessi sia superiore al 60 per cento, pena l’esclusione. I candidati sindaci non possono candidarsi per l’elezione del consiglio metropolitano.
Art. 7 Rendicontazione e formazione degli eletti
Il sindaco e i consiglieri metropolitani rendicontano le spese sostenute per la campagna elettorale e l’attività amministrativa in una apposita sezione del sito internet della città metropolitana.
I consiglieri eletti per assumere incarichi specifici e deleghe dal sindaco metropolitano devono dimostrare di avere competenze adeguate oppure aver frequentato appositi corsi di formazione inerenti il governo e la gestione degli enti, organizzati subito dopo il voto da enti certificati e convenzionati con la città metropolitana.
Art. 8 Disposizioni di coordinamento e attuazione
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000, la legge n.122 del 1951 e del testo unico per le elezioni comunali D.p.r. n.570 del 1960.
Le modalità di attuazione della presente legge saranno contenute in apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi.
Con l’entrata in vigore della presente legge tutte le città metropolitane sono tenute ad adeguare i propri statuti alle nuove norme e indire l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano entro e non oltre un anno dall’approvazione della legge.
Sono abrogate le disposizioni del comma 22 e quelle inerenti le modalità di elezione di secondo grado del sindaco e del consiglio metropolitano della legge n. 56 del 2014.
Il sindaco e i consiglieri metropolitani sono equiparati agli organi del comune capoluogo rispettivamente per l’indennità di funzione e il gettone di presenza come previsto dall’art. 82, comma 8, del decreto legislativo 267 del 2000.
Art. 9 Cittadini dell’Unione europea
I cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della città metropolitana possono partecipare al voto e candidarsi per il consiglio metropolitano con le modalità e le procedure previste per le elezioni comunali.
Art. 10 Copertura delle spese
Gli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni e dalla città metropolitana per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni metropolitane sono interamente rimborsati dallo Stato.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.